IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

  Vista  la  legge  11 gennaio  2007,  n. 1, recante «Disposizioni in
materia  di  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di
istruzione  secondaria  superiore  e  delega al Governo in materia di
raccordo  tra  la  scuola  e  le  universita»,  che  sostituisce  gli
articoli 2,  3  e  4  della  legge  10  dicembre  1997,  n.  425,  in
particolare l'art. 2, comma 1;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni e, in particolare, l'art. 4;
  Vista  la  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l'art. 3,
comma 1, lettera b);
  Visto il testo unico, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n.  297,  e  in  particolare  l'art.  193,  comma 1,  riguardante gli
scrutini finali di promozione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 1999,
n.  275,  recante  norme  in  materia  di autonomia delle istituzioni
scolastiche,  e,  in  particolare, l'art. 4, commi 4 e 6 e l'art. 14,
comma 2 per le parti che riguardano il recupero del debito formativo;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale  del  21 maggio  2001,  n.  90, in
particolare l'art. 13, concernente gli scrutini finali negli istituti
di istruzione secondaria superiore;
  Vista  la  legge  dell'8 agosto  1995,  n. 352 recante disposizioni
urgenti  concernenti  l'abolizione  degli  esami  di riparazione e di
seconda  sessione e l'attivazione dei relativi interventi di sostegno
e di recupero;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 22 maggio 2007, n. 42 recante
modalita'  di  attribuzione  del credito scolastico e di recupero dei
debiti  formativi  nei  corsi  di  studio  di  istruzione  secondaria
superiore;
  Considerato  che  la  valutazione  ha  l'obiettivo di contribuire a
migliorare  la qualita' degli apprendimenti e a innalzare i traguardi
formativi delle singole istituzioni scolastiche e del Paese;
  Preso  atto  che  le  attuali  modalita'  di  recupero  dei  debiti
formativi   non   assicurano  una  adeguata  risposta  al  tempestivo
superamento  delle carenze riscontrate negli studenti durante il loro
percorso scolastico;
  Considerato  opportuno  che il recupero dei debiti venga effettuato
entro  la  conclusione  dell'anno scolastico in cui questi sono stati
contratti  affinche',  oltre a sviluppare negli studenti una maggiore
responsabilizzazione  rispetto  ai  traguardi  educativi  prefissati,
garantisca  la  qualita'  del percorso formativo e la corrispondenza,
rispetto agli obiettivi del piano dell'offerta formativa, dei livelli
di  preparazione  raggiunti  dalla  classe,  come prerequisito per la
programmazione  didattica  dell'anno scolastico successivo, favorendo
negli  studenti  stessi  un  compiuto  e  organico  proseguimento del
proprio  corso  di  studi,  in  coerenza  con gli obiettivi formativi
specifici per ciascun anno dell'indirizzo seguito;
  Ravvisata  pertanto la necessita' di procedere ad una piu' efficace
applicazione del vigente istituto giuridico dei debiti formativi, con
particolare  riferimento ai tempi e alle modalita' di regolazione del
saldo dei medesimi debiti formativi, da realizzarsi in data certa;
  Ritenuto  di  dovere  quindi procedere ad una interpretazione della
normativa vigente, funzionale a tale piu' efficace applicazione;
  Visto  il  parere del C.N.P.I., espresso nell'adunanza plenaria del
21 settembre 2007;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Le  attivita'  di sostegno e di recupero, come previsto dal decreto
ministeriale  n. 42 del 22 maggio 2007, costituiscono parte ordinaria
e permanente del piano dell'offerta formativa.
  Le  istituzioni  scolastiche  sono  tenute  comunque a organizzare,
subito dopo gli scrutini intermedi, interventi didattico-educativi di
recupero  per  gli  studenti  che  in  quella sede abbiano presentato
insufficienze  in  una  o  piu'  discipline, al fine di un tempestivo
recupero delle carenze rilevate.