IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante «Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita», che sostituisce gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in particolare l'art. 2, comma 1; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 4; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l'art. 3, comma 1, lettera b); Visto il testo unico, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare l'art. 193, comma 1, riguardante gli scrutini finali di promozione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, e, in particolare, l'art. 4, commi 4 e 6 e l'art. 14, comma 2 per le parti che riguardano il recupero del debito formativo; Vista l'ordinanza ministeriale del 21 maggio 2001, n. 90, in particolare l'art. 13, concernente gli scrutini finali negli istituti di istruzione secondaria superiore; Vista la legge dell'8 agosto 1995, n. 352 recante disposizioni urgenti concernenti l'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione e l'attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero; Visto il decreto ministeriale del 22 maggio 2007, n. 42 recante modalita' di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Considerato che la valutazione ha l'obiettivo di contribuire a migliorare la qualita' degli apprendimenti e a innalzare i traguardi formativi delle singole istituzioni scolastiche e del Paese; Preso atto che le attuali modalita' di recupero dei debiti formativi non assicurano una adeguata risposta al tempestivo superamento delle carenze riscontrate negli studenti durante il loro percorso scolastico; Considerato opportuno che il recupero dei debiti venga effettuato entro la conclusione dell'anno scolastico in cui questi sono stati contratti affinche', oltre a sviluppare negli studenti una maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi educativi prefissati, garantisca la qualita' del percorso formativo e la corrispondenza, rispetto agli obiettivi del piano dell'offerta formativa, dei livelli di preparazione raggiunti dalla classe, come prerequisito per la programmazione didattica dell'anno scolastico successivo, favorendo negli studenti stessi un compiuto e organico proseguimento del proprio corso di studi, in coerenza con gli obiettivi formativi specifici per ciascun anno dell'indirizzo seguito; Ravvisata pertanto la necessita' di procedere ad una piu' efficace applicazione del vigente istituto giuridico dei debiti formativi, con particolare riferimento ai tempi e alle modalita' di regolazione del saldo dei medesimi debiti formativi, da realizzarsi in data certa; Ritenuto di dovere quindi procedere ad una interpretazione della normativa vigente, funzionale a tale piu' efficace applicazione; Visto il parere del C.N.P.I., espresso nell'adunanza plenaria del 21 settembre 2007; Decreta: Art. 1. Le attivita' di sostegno e di recupero, come previsto dal decreto ministeriale n. 42 del 22 maggio 2007, costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell'offerta formativa. Le istituzioni scolastiche sono tenute comunque a organizzare, subito dopo gli scrutini intermedi, interventi didattico-educativi di recupero per gli studenti che in quella sede abbiano presentato insufficienze in una o piu' discipline, al fine di un tempestivo recupero delle carenze rilevate.