Art. 2. Gli studenti di cui all'art. 1 sono tenuti alla frequenza degli interventi suddetti. Al termine di tali attivita' saranno effettuate, da parte dei docenti delle discipline della classe di appartenenza, verifiche intermedie di cui si da' comunicazione alle famiglie. Qualora i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potesta' non ritengano di avvalersi dell'iniziativa di recupero organizzata dalle scuole, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l'obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui al primo comma.