Art. 2.
  Gli  studenti  di  cui  all'art. 1 sono tenuti alla frequenza degli
interventi suddetti. Al termine di tali attivita' saranno effettuate,
da  parte  dei docenti delle discipline della classe di appartenenza,
verifiche intermedie di cui si da' comunicazione alle famiglie.
  Qualora  i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potesta'
non  ritengano  di  avvalersi dell'iniziativa di recupero organizzata
dalle  scuole, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando
l'obbligo  per  lo  studente  di  sottoporsi alle verifiche di cui al
primo comma.