Art. 3.
  Nella  organizzazione  degli  interventi  didattici  finalizzati al
recupero   dei   debiti  formativi  puo'  essere  adottata,  -  anche
nell'ambito  della  utilizzazione  della  quota  del 20% prevista dal
decreto  ministeriale  n.  47  del 13 giugno 2006 - una articolazione
diversa  da  quella per classe, che tenga pero' conto degli obiettivi
formativi che devono essere raggiunti dagli alunni.
  Le  istituzioni scolastiche possono individuare e/o approvare anche
modalita'  diverse  ed innovative di attivita' di recupero attraverso
l'utilizzazione  dei  docenti  della  scuola,  ai sensi della vigente
disciplina  contrattuale,  e/o  collaborazioni  con soggetti esterni,
volte  a  soddisfare  gli  specifici  bisogni  formativi  di ciascuno
studente.
  In  tutti  i  casi i Consigli di classe, su indicazione dei singoli
insegnanti   delle   materie   oggetto  di  recupero,  mantengono  la
responsabilita'  didattica  nell'individuare la natura delle carenze,
nell'indicare gli obiettivi dell'azione di recupero e nel verificarne
gli  esiti  ai  fini  del  saldo  del  debito formativo. Il Dirigente
scolastico  e'  tenuto  a  promuovere, nel rispetto delle prerogative
degli  organi  collegiali della scuola, gli adempimenti necessari per
assicurare lo svolgimento delle attivita' programmate.