Art. 3. Nella organizzazione degli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi puo' essere adottata, - anche nell'ambito della utilizzazione della quota del 20% prevista dal decreto ministeriale n. 47 del 13 giugno 2006 - una articolazione diversa da quella per classe, che tenga pero' conto degli obiettivi formativi che devono essere raggiunti dagli alunni. Le istituzioni scolastiche possono individuare e/o approvare anche modalita' diverse ed innovative di attivita' di recupero attraverso l'utilizzazione dei docenti della scuola, ai sensi della vigente disciplina contrattuale, e/o collaborazioni con soggetti esterni, volte a soddisfare gli specifici bisogni formativi di ciascuno studente. In tutti i casi i Consigli di classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di recupero, mantengono la responsabilita' didattica nell'individuare la natura delle carenze, nell'indicare gli obiettivi dell'azione di recupero e nel verificarne gli esiti ai fini del saldo del debito formativo. Il Dirigente scolastico e' tenuto a promuovere, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali della scuola, gli adempimenti necessari per assicurare lo svolgimento delle attivita' programmate.