Art. 5.
  Nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni,
e' stato constatato il mancato conseguimento della sufficienza in una
o piu' discipline, che non comporti tuttavia un immediato giudizio di
non  promozione,  il  Consiglio  di  classe  procede  al rinvio della
formulazione del giudizio finale.
  La scuola comunica subito alle famiglie, per iscritto, le decisioni
assunte  dal  consiglio  di  classe,  indicando le specifiche carenze
rilevate per ciascuno alunno dai docenti delle singole discipline e i
voti   proposti  in  sede  di  scrutinio  nella  disciplina  o  nelle
discipline  nelle  quali  l'alunno  non  ha raggiunto la sufficienza.
Contestualmente   vengono   comunicati   gli   interventi   didattici
finalizzati  al recupero dei debiti formativi che la scuola e' tenuta
a  portare a termine entro la fine dell'anno scolastico, le modalita'
e tempi delle relative verifiche.
  Analogamente a quanto previsto dal precedente art. 2, se i genitori
o  coloro  che  ne  esercitano  la relativa potesta' non ritengano di
avvalersi  delle  iniziative  di  recupero  organizzate dalle scuole,
debbono  comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l'obbligo per
lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui al comma precedente.