Art. 6.
  A  conclusione dei suddetti interventi didattici, di norma entro il
31 agosto  dell'anno  scolastico  di  riferimento,  salvo particolari
esigenze  organizzative delle istituzioni scolastiche, e comunque non
oltre   la   data   di  inizio  delle  lezioni  dell'anno  scolastico
successivo,  il  Consiglio  di  classe, in sede di integrazione dello
scrutinio  finale,  procede  alla verifica dei risultati conseguiti e
alla  formulazione  del  giudizio  definitivo  che,  in caso di esito
positivo,  comporta  l'ammissione  dell'alunno  alla  frequenza della
classe successiva.