Art. 9.
  Il  piano dell'offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica
definisce  le modalita' di recupero e di verifica dell'avvenuto saldo
dei  debiti  formativi,  sulla base di criteri generali stabiliti con
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.
  Le  relative  modifiche del piano dell'offerta formativa per l'anno
scolastico  2007/2008  sono  effettuate  entro  il 31 dicembre 2007 e
comunicate alle famiglie.