Art. 9. Il piano dell'offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica definisce le modalita' di recupero e di verifica dell'avvenuto saldo dei debiti formativi, sulla base di criteri generali stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione. Le relative modifiche del piano dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2007/2008 sono effettuate entro il 31 dicembre 2007 e comunicate alle famiglie.