Art. 5.
  1. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte  di  cui  al  precedente  articolo, le operazioni d'asta sono
eseguite con procedura automatica nei locali della Banca d'Italia, in
presenza  di  un  funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini
dell'aggiudicazione,    provvede    all'elencazione   delle   offerte
pervenute,   con   l'indicazione  dei  relativi  importi,  in  ordine
crescente di prezzo richiesto.
  2. Le operazioni di cui al primo comma hanno luogo con l'intervento
di  un  funzionario  del  Ministero dell'economia e delle finanze con
funzioni  di  ufficiale  rogante, il quale redige apposito verbale da
cui risultano i prezzi di acquisto e le relative quantita'.
  3. L'esito  delle  operazioni  di acquisto viene reso noto mediante
comunicato stampa.