Art. 6.
  1. L'acquisto   dei   titoli  viene  effettuato  seguendo  l'ordine
crescente dei prezzi richiesti da ciascun operatore.
  2. Il Dipartimento del tesoro - Direzione II si riserva la facolta'
di  escludere  le offerte di cessione formulate a prezzi ritenuti non
convenienti.  Tale  esclusione  si esercita sulla base dell'elaborato
fornito   dalla   procedura  automatica  d'asta  contenente  le  sole
indicazioni di prezzi e quantita'.
  3. Il  Dipartimento del tesoro - Direzione II si riserva, altresi',
la  facolta'  di  non  acquistare  per intero l'importo offerto dagli
operatori  al prezzo accolto piu' elevato; in tal caso, si procede al
riparto    pro-quota    dell'importo   medesimo   con   i   necessari
arrotondamenti.