Art. 7. 1. Il regolamento dei titoli acquistati sara' effettuato il 5 dicembre 2007, per il tramite della Banca d'Italia, cui il Tesoro mette a disposizione il controvalore degli importi per il capitale e gli interessi. 2. A tal fine la Banca d'Italia provvedera' a riconoscere agli operatori, con valuta pari al giorno di regolamento, gli importi relativi ai titoli acquistati, ai prezzi richiesti dagli operatori e con corresponsione di dietimi d'interesse per cinquantuno giorni relativamente al BTP di cui alla lettera a) dell'art. 1 del presente decreto, per centoquarantatre giorni relativamente al BTP di cui alla lettera b), per centosettantatre giorni relativamente al BTP di cui alla lettera c), per centocinquantasette giorni relativamente al CCT di cui alla lettera d), per sessantacinque giorni relativamente al CCT di cui alla lettera e), per quattro giorni relativamente al CCT di cui alla lettera f) del decreto medesimo. 3. I conseguenti oneri per rimborso capitale ed interessi faranno carico, rispettivamente per i buoni poliennali del Tesoro, ai capitoli 9502 (unita' previsionale di base 3.3.9.1) e 2214 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) e per i certificati di credito del Tesoro rispettivamente, ai capitoli 9537 (unita' previsionale di base 3.3.9.1) e 2216 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno in corso. 4. Il riconoscimento delle somme e la consegna dei titoli avra' luogo tramite il servizio di compensazione e liquidazione Express II, nel quale la Banca d'Italia provvedera' ad inserire automaticamente le partite da regolare, con valuta pari al giorno di regolamento. 5. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare l'operazione, puo' avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovra' essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa attenendosi alle modalita' dalla stessa stabilite. 6. In caso di ritardo nella consegna dei titoli di cui al presente decreto da parte dell'operatore troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004 citato nelle premesse.