Art. 7.
  1. Il   regolamento  dei  titoli  acquistati  sara'  effettuato  il
5 dicembre  2007,  per il tramite della Banca d'Italia, cui il Tesoro
mette  a disposizione il controvalore degli importi per il capitale e
gli interessi.
  2. A  tal  fine  la  Banca  d'Italia provvedera' a riconoscere agli
operatori,  con  valuta  pari  al  giorno di regolamento, gli importi
relativi  ai titoli acquistati, ai prezzi richiesti dagli operatori e
con  corresponsione  di  dietimi  d'interesse  per cinquantuno giorni
relativamente  al BTP di cui alla lettera a) dell'art. 1 del presente
decreto, per centoquarantatre giorni relativamente al BTP di cui alla
lettera b),  per  centosettantatre giorni relativamente al BTP di cui
alla  lettera c), per centocinquantasette giorni relativamente al CCT
di  cui  alla  lettera d), per sessantacinque giorni relativamente al
CCT  di  cui alla lettera e), per quattro giorni relativamente al CCT
di cui alla lettera f) del decreto medesimo.
  3. I  conseguenti  oneri per rimborso capitale ed interessi faranno
carico,  rispettivamente  per  i  buoni  poliennali  del  Tesoro,  ai
capitoli  9502  (unita'  previsionale di base 3.3.9.1) e 2214 (unita'
previsionale  di  base  3.1.7.3)  e  per i certificati di credito del
Tesoro rispettivamente, ai capitoli 9537 (unita' previsionale di base
3.3.9.1)  e 2216 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di
previsione  della  spesa  del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno in corso.
  4. Il  riconoscimento  delle  somme  e la consegna dei titoli avra'
luogo tramite il servizio di compensazione e liquidazione Express II,
nel  quale  la Banca d'Italia provvedera' ad inserire automaticamente
le partite da regolare, con valuta pari al giorno di regolamento.
  5. L'operatore   partecipante   all'asta,   al   fine  di  regolare
l'operazione,  puo'  avvalersi  di  un  altro  intermediario  il  cui
nominativo  dovra'  essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la
normativa attenendosi alle modalita' dalla stessa stabilite.
  6. In  caso di ritardo nella consegna dei titoli di cui al presente
decreto   da   parte   dell'operatore   troveranno   applicazione  le
disposizioni  del decreto ministeriale del 5 maggio 2004 citato nelle
premesse.