IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE ed in particolare l'art. 3, comma 5, che prevede che gli Stati membri adottino «misure adeguate per tutelare i clienti finali ed assicurino, in particolare ai clienti vulnerabili, un'adeguata protezione, comprese misure atte a permettere loro di evitare l'interruzione delle forniture»; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125, (di seguito la legge n. 125/2007) ed in particolare l'art. 1, comma 4, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita), stabilisce un regime di salvaguardia per i clienti finali che abbiano autocertificato di non rientrare nel regime di tutela di cui al comma 2 della medesima legge, ossia tra i clienti domestici e tra le imprese connesse in bassa tensione aventi meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro e che si trovano senza fornitore o che non abbiano scelto il proprio fornitore; Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 27 giugno 2007, n. 156/2007, recante approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/2007; Visto il documento di consultazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas - atto n. 35/2007, pubblicato il 2 agosto 2007, recante orientamenti per la regolazione del servizio di dispacciamento, dei servizi di trasmissione, distribuzione di energia elettrica e misura e dei servizi di vendita nei casi di criticita' di esecuzione dei contratti di fornitura; Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 3 agosto 2007, n. 207/2007, trasmessa con nota del 2 ottobre 2007, prot. AO/M07/4607, recante la proposta in ordine alle procedure concorsuali per l'aggiudicazione del servizio di salvaguardia per aree territoriali ai sensi dell'art. 1, comma 4, della citata legge n. 125/2007; Considerati gli esiti della consultazione effettuata, in data 18 ottobre 2007, con le associazioni degli operatori di settore e i soggetti istituzionali interessati; Considerato che la direttiva 2003/54/CE individua il «fornitore di ultima istanza» come strumento a disposizione degli Stati membri per garantire la continuita' del servizio a clienti temporaneamente sprovvisti di un fornitore e che il servizio in parola risulta essere svolto nella maggior parte degli Stati membri dal distributore presente nella specifica area territoriale; Considerato che il ricorso a procedure concorsuali, prescelto dal legislatore italiano, consente di contemperare le citate esigenze di tutela dei clienti, sotto il profilo della qualita' del servizio e della garanzia della fornitura, con quelle di tutela della concorrenza, tenuto conto dell'assetto della distribuzione elettrica sul territorio nazionale; Considerato che le procedure concorsuali per la selezione dell'esercente il servizio di salvaguardia devono essere definite, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge n. 125/2007, per diverse aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio dei consumatori al mercato libero; Considerato che, alla data di emanazione del presente decreto, non sono ancora compiutamente definite le modalita' per la regolazione del servizio di dispacciamento, dei servizi di trasmissione, distribuzione di energia elettrica e misura e dei servizi di vendita nei casi di criticita' di esecuzione dei contratti di fornitura, con particolare riferimento ai casi di morosita' da parte dei clienti finali, ivi compresi i clienti in salvaguardia; Ritenuto opportuno individuare, ai fini della tutela della concorrenza, condizioni e requisiti che favoriscano la piu' ampia partecipazione degli operatori alle procedure concorsuali, anche attraverso criteri che consentano l'individuazione di aree di ampiezza inferiore a quanto proposto; Ritenuto che, in relazione alla diversa ampiezza delle aree territoriale, sia possibile prevedere l'attribuzione del servizio ad un unico esercente di area, superando cosi' anche le difficolta' connesse all'assegnazione a ciascun esercente dei punti di prelievo da servire; Tenuto conto che l'individuazione delle dimensioni delle aree territoriali risponde anche all'esigenza di contenimento dei costi del servizio e che il criterio della omogeneita' del numero dei punti di prelievo di cui alla proposta possa considerare in alternativa l'omogeneita' rispetto ai consumi, in modo da favorire una maggiore partecipazione alle gare attraverso la riduzione del rischio nella formulazione dell'offerta; Ritenuto che nella determinazione del corrispettivo da riconoscere all'esercente sia preferibile sommare al valore dell'energia i costi non direttamente funzione di prezzo, in tal modo rendendo anche indipendente la remunerazione dalla capacita' previsionale di mercato; Ritenuto necessario, ai fini della tutela del cliente finale, che l'esercente il servizio di salvaguardia sia selezionato tra soggetti in possesso di requisiti minimi in termini di competenza e capacita' tecnico-economica di svolgere il servizio stesso; Ritenuto opportuno che la gestione delle procedure concorsuali sia affidata ad Acquirente Unico S.p.a. in quanto soggetto indipendente dai soggetti operanti nelle attivita' di produzione e vendita di energia elettrica; Ritenuto opportuno prevedere un meccanismo di compensazione per gli esercenti il servizio di salvaguardia, risultanti in esito alle procedure concorsuali aggiudicatari in un'area territoriale, nel caso in cui il numero dei punti di prelievo dei clienti riforniti sia molto piccolo e tale da non garantire la copertura dei costi fissi di commercializzazione; Ritenuta la necessita' di assicurare la continuita' del servizio in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali e del trasferimento dei contratti dagli attuali esercenti la salvaguardia ai nuovi esercenti aggiudicatari in esito alle medesime procedure; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 125/2007 le modalita' e i criteri per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti che abbiano diritto. 2. La durata del periodo di esercizio del servizio di salvaguardia da parte dei soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali e' stabilita pari a due anni e il servizio di salvaguardia e' erogato a decorrere dal 1° gennaio di ogni periodo, fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma 4, per il primo periodo di applicazione.