Art. 2. Criteri per l'avvio del servizio di salvaguardia 1. Le aree territoriali entro cui un esercente effettua il servizio di salvaguardia sono definite secondo i seguenti criteri, per tener conto di esigenze tecniche di organizzazione del servizio e di contenimento dei costi: a) il numero dei punti di prelievo o i consumi complessivi dei clienti aventi titolo alla salvaguardia in ciascuna area territoriale sia sufficientemente omogeneo e comunque tale da garantire la copertura dei costi fissi del servizio; b) ciascuna area territoriale comprenda punti di prelievo appartenenti ad una medesima zona oppure comprenda tutti i punti di prelievo appartenenti a piu' zone, come definite dal Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico approvata con decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003 come successivamente modificato e integrato; c) ciascuna area territoriale comprenda tutti i punti di prelievo appartenenti ad una o piu' regioni. 2. Tenuto conto dell'evoluzione del quadro concorrenziale della vendita al dettaglio di energia elettrica, dell'evoluzione dell'assetto di mercato e della numerosita' dei clienti attesi in regime di salvaguardia, le aree territoriali individuate ai sensi del comma 1 possono essere diverse con riferimento a ciascun periodo di salvaguardia. 3. L'Autorita' individua le aree territoriali di cui al comma 1 e definisce le modalita', i tempi e i criteri per la messa a disposizione, da parte degli esercenti che forniscono transitoriamente il servizio di salvaguardia ai soggetti partecipanti alle procedure concorsuali, dei dati relativi al numero dei punti di prelievo e all'energia elettrica prelevata nei dodici (12) mesi precedenti, aggregando i clienti serviti nella salvaguardia e per i quali non sia stato ancora comunicato il recesso dal servizio di salvaguardia alla fine del mese precedente all'effettuazione delle gare, per gruppi di categorie omogenee.