Art. 4. Corrispettivi applicati all'energia elettrica prelevata dal cliente in salvaguardia 1. All'esercente il servizio di salvaguardia e' riconosciuto un corrispettivo a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso, dei servizi di dispacciamento e dei costi di commercializzazione pari, per ciascuna fascia oraria, al prodotto tra l'energia elettrica rifornita, aumentata delle perdite di rete, e i corrispettivi unitari determinati come somma tra: a) la somma tra il valore del parametro offerto dall'esercente la salvaguardia nelle procedure concorsuali e il valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto sul sistema delle offerte di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, nelle ore appartenenti alla fascia oraria del mese; b) la somma dei corrispettivi a copertura dei costi sostenuti dall'esercente la salvaguardia con riferimento ai punti di prelievo e relativi al servizio di dispacciamento, fatta eccezione per quelli relativi allo sbilanciamento effettivo e al corrispettivo di non arbitraggio di cui agli articoli 40 e 41 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 111/2006. 2. A copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso, dei servizi di dispacciamento e dei costi di commercializzazione, ciascun cliente in salvaguardia e' tenuto a riconoscere all'esercente il servizio di salvaguardia nell'area territoriale un corrispettivo pari, per ciascuna fascia oraria, al prodotto tra l'energia elettrica prelevata, aumentata delle perdite di rete, e i corrispettivi unitari di cui al comma 1. 3. Al fine di limitare il rischio assunto dagli esercenti il servizio di salvaguardia nel caso in cui il numero di punti di prelievo dei clienti serviti in salvaguardia sia esiguo, ciascun soggetto aggiudicatario del servizio di salvaguardia in un'area territoriale ha diritto a ricevere a consuntivo un corrispettivo, se positivo, corrispondente alla differenza tra: a) un ammontare a copertura dei costi fissi commerciali complessivamente sostenuti; e b) il prodotto tra: i) il numero medio mensile dei punti di prelievo serviti nell'ambito della salvaguardia nel periodo di salvaguardia moltiplicato per il numero di mesi compresi nel medesimo periodo; e ii) un ammontare corrispondente ad una stima cautelativa della quota dei corrispettivi applicati e destinati alla copertura dei costi commerciali per ciascun punto di prelievo/mese. 4. L'Autorita' definisce gli importi di cui al comma 3 sulla base dei costi effettivi di commercializzazione per punto di prelievo e definisce le modalita' di copertura del relativo onere a carico all'utenza in salvaguardia.