Art. 4.
            Corrispettivi applicati all'energia elettrica
                prelevata dal cliente in salvaguardia
  1.  All'esercente  il  servizio  di salvaguardia e' riconosciuto un
corrispettivo   a   copertura   dei   costi   di   approvvigionamento
dell'energia  elettrica all'ingrosso, dei servizi di dispacciamento e
dei costi di commercializzazione pari, per ciascuna fascia oraria, al
prodotto  tra  l'energia elettrica rifornita, aumentata delle perdite
di rete, e i corrispettivi unitari determinati come somma tra:
    a) la somma tra il valore del parametro offerto dall'esercente la
salvaguardia  nelle  procedure  concorsuali e il valore assunto dalla
media  aritmetica  mensile  dei  prezzi di acquisto sul sistema delle
offerte  di  cui  al  decreto del Ministro delle attivita' produttive
19 dicembre 2003, nelle ore appartenenti alla fascia oraria del mese;
    b)  la  somma  dei  corrispettivi a copertura dei costi sostenuti
dall'esercente la salvaguardia con riferimento ai punti di prelievo e
relativi  al  servizio  di dispacciamento, fatta eccezione per quelli
relativi  allo  sbilanciamento  effettivo  e  al corrispettivo di non
arbitraggio   di  cui  agli  articoli 40  e  41  della  deliberazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 111/2006.
  2.   A  copertura  dei  costi  di  approvvigionamento  dell'energia
elettrica  all'ingrosso, dei servizi di dispacciamento e dei costi di
commercializzazione,  ciascun  cliente  in  salvaguardia  e' tenuto a
riconoscere  all'esercente  il  servizio  di  salvaguardia  nell'area
territoriale  un  corrispettivo  pari, per ciascuna fascia oraria, al
prodotto  tra  l'energia elettrica prelevata, aumentata delle perdite
di rete, e i corrispettivi unitari di cui al comma 1.
  3.  Al  fine  di  limitare  il  rischio  assunto dagli esercenti il
servizio  di  salvaguardia  nel  caso  in  cui  il numero di punti di
prelievo  dei  clienti  serviti  in  salvaguardia sia esiguo, ciascun
soggetto  aggiudicatario  del  servizio  di  salvaguardia  in un'area
territoriale  ha diritto a ricevere a consuntivo un corrispettivo, se
positivo, corrispondente alla differenza tra:
    a)   un   ammontare  a  copertura  dei  costi  fissi  commerciali
complessivamente sostenuti; e
    b) il prodotto tra:
      i) il  numero  medio  mensile  dei  punti  di  prelievo serviti
nell'ambito   della   salvaguardia   nel   periodo   di  salvaguardia
moltiplicato per il numero di mesi compresi nel medesimo periodo; e
      ii)  un ammontare corrispondente ad una stima cautelativa della
quota  dei  corrispettivi  applicati  e  destinati alla copertura dei
costi commerciali per ciascun punto di prelievo/mese.
  4.  L'Autorita'  definisce gli importi di cui al comma 3 sulla base
dei  costi  effettivi  di commercializzazione per punto di prelievo e
definisce  le  modalita'  di  copertura  del  relativo onere a carico
all'utenza in salvaguardia.