Art. 6. Disposizioni transitorie e finali 1. Gli esercenti la salvaguardia sono tenuti a comunicare ad Acquirente Unico S.p.a. il numero di punti di prelievo dal medesimo serviti nell'ambito del servizio di salvaguardia secondo modalita' e tempi individuati dall'Autorita'. 2. Le imprese distributrici comunicano tempestivamente all'esercente interessato le informazioni necessarie per la gestione del rapporto contrattuale e relative ai punti di prelievo dei clienti in salvaguardia inseriti nel contratto di dispacciamento corrispondente al medesimo esercente. 3. In prima applicazione, al fine di assicurare la continuita' della fornitura del servizio, i soggetti aggiudicatari delle procedure concorsuali provvedono all'erogazione del servizio di salvaguardia dal 1° aprile 2008 al 31 dicembre 2008. 4. Ferme restando disposizioni in materia emanate dall'Autorita', sono fatti salvi i crediti vantati dagli esercenti che forniscono transitoriamente il servizio di salvaguardia nei confronti dei clienti dell'area territoriale alla data di subentro dell'esercente aggiudicatario in esito alle procedure concorsuali. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 novembre 2007 Il Ministro: Bersani