Art. 3.
  1. Il Comitato nazionale per l'emersione del lavoro non regolare di
cui  all'art.  78  della  legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive
modifiche ed integrazioni, svolge attivita' di elaborazione dei piani
e  delle  politiche  in  materia di emersione del lavoro non regolare
tenendo   conto  della  specificita'  dei  settori  e  dei  territori
individuati  dalla  Cabina  di  regia, ai sensi dell'art. 2, comma 3,
nonche'   dell'attivita'   svolta  dalle  Commissioni  regionali  per
l'emersione e in coerenza con le politiche regionali in materia.
  2.  Per  lo  svolgimento  delle  analisi  e  delle  valutazioni  di
competenza,  anche al fine di ricostruire un quadro complessivo delle
politiche di emersione, trasversale alle competenze di tutti gli enti
ed  organi  interessati,  la  Cabina  di  regia  puo' richiedere alle
amministrazioni interessate informazioni generali, anche di carattere
statistico,  su  materie  inerenti  la  situazione  occupazionale  ed
economica  nei  territori, e sui risultati delle attivita' svolte dai
singoli  enti.  A  tal  fine,  puo' sentire periodicamente i CLES, ai
quali  puo'  chiedere  notizie  ed  informazioni  relativamente  alle
situazioni di interesse della provincia di riferimento.
  3.  La Cabina di regia puo' acquisire dalla Commissione centrale di
coordinamento  di  cui  all'art.  3 del decreto legislativo 23 aprile
2004,  n. 124, in relazione a situazioni o problematiche particolari,
relazioni  specifiche  con riferimento ad attivita' di vigilanza gia'
posta in essere a livello territoriale.
  4.  La  Cabina  di  regia,  al  fine  di fronteggiare situazioni di
commistione   tra   lavoro   sommerso  o  irregolare  e  fenomeni  di
criminalita'  organizzata,  puo'  individuare forme di collaborazione
con  la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia
e  delle  altre  associazioni  criminali  similari  di cui alla legge
1° ottobre 1996, n. 509 e con la Direzione nazionale antimafia, anche
al fine di condividere e confrontare strategie e piani di intervento.
  5.  L'Istituto  per  lo sviluppo della formazione professionale dei
lavoratori  (ISFOL),  di  cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  19 marzo 2003, e l'Agenzia di Italia Lavoro, di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1997, nei
rispettivi  ambiti  di  competenza,  offrono consulenza ed assistenza
tecnico-scientifica  alla  Cabina  di  regia nell'esercizio delle sue
funzioni istituzionali.