Art. 4. 1. Per l'espletamento delle proprie funzioni di segreteria, la Cabina di regia si avvale di un contingente massimo di cinque unita' in servizio presso le Direzioni generali di cui alla lettera o), comma 1, art. 2 del presente decreto. 2. La sede e le unita' del contingente di cui al primo comma sono individuati con successivo decreto ministeriale.