Art. 4.
  1.  Per  l'espletamento  delle  proprie  funzioni di segreteria, la
Cabina  di regia si avvale di un contingente massimo di cinque unita'
in  servizio  presso  le  Direzioni  generali di cui alla lettera o),
comma 1, art. 2 del presente decreto.
  2.  La  sede e le unita' del contingente di cui al primo comma sono
individuati con successivo decreto ministeriale.