Art. 22. Personale impegnato in attivita' di educazione degli adulti ed in altre tipologie di attivita' didattica 1. Sono destinatari del presente articolo i docenti che operano nei centri territoriali permanenti, nei corsi serali della scuola secondaria superiore, nelle scuole presso gli ospedali e gli istituti penitenziari. Considerata la specificita' professionale che contraddistingue il settore dell'educazione degli adulti, si stabilisce che: a) deve essere assicurata la precedenza nelle operazioni di mobilita' a domanda o d'ufficio per analoga tipologia per chi abbia maturato esperienza nel settore o abbia frequentato specifici percorsi di formazione in ingresso; b) in sede di piano nazionale di aggiornamento saranno annualmente definiti risorse e interventi formativi mirati agli obiettivi dell'educazione degli adulti; c) secondo cadenze determinate in sede locale, puo' essere prevista la convocazione di conferenze di servizio che devono vedere il coinvolgimento dei docenti del settore quale sede di proposta per la definizione del piano di formazione in servizio, nonche' di specifiche iniziative per i docenti assegnati per la prima volta a questo settore; d) l'articolazione dell'orario di rapporto con l'utenza dei docenti in servizio presso i centri territoriali permanenti e' definita in base alla programmazione annuale dell'attivita' e all'articolazione flessibile su base annuale. Nelle funzioni di competenza dei docenti all'interno dell'orario di rapporto con l'utenza si debbono considerare le attivita' di accoglienza e ascolto, nonche' quelle di analisi dei bisogni dei singoli utenti. Per le attivita' funzionali alla prestazione dell'insegnamento si fa riferimento a quanto stabilito dal successivo art. 29; e) la contrattazione integrativa regionale sull'utilizzazione del personale disciplina le possibili utilizzazioni sia in corsi ospedalieri sia in classi ordinarie, anche al fine di individuare scuole polo che assicurino l'attivita' educativa in un certo numero di ospedali. Al personale e' garantita la tutela sanitaria a livello di informazione, di prevenzione e controllo sulla base di intese con l'autorita' sanitaria promosse dall'autorita' scolastica; f) nelle scuole carcerarie e' garantita la tutela sanitaria a livello di informazione, di prevenzione e controllo, ivi compresa la possibilita' per docenti di accedere ai presidi medici, sulla base di intese con le autorita' competenti promosse dall'autorita' scolastica; g) la contrattazione integrativa regionale riguardera' anche il personale di cui al presente articolo, con particolare riguardo alla specificita' delle tematiche relative al settore, anche in riferimento ai processi di innovazione in corso e in considerazione dell'espansione quantitativa e qualitativa del settore. In sede di contrattazione integrativa regionale sara' prevista una specifica ed autonoma destinazione di risorse per il personale impegnato nel settore. 2. Le Parti concordano di rimandare ad apposita sequenza contrattuale la disciplina della materia in attesa che sia attuato l'art. 1, comma 632, della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296.