Art. 28. Attivita' di insegnamento 1. Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalita' organizzativa che sia espressione di autonomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa. 2. Nel rispetto della liberta' d'insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attivita' didattiche nel modo piu' adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di flessibilita' previste dal Regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 - e, in particolare, dell'art. 4 dello stesso Regolamento -, tenendo conto della disciplina contrattuale. 3. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze come indicato al comma 2. 4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attivita' di insegnamento ed in attivita' funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attivita' e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attivita' aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, e' deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione didattico-educativa e con la stessa procedura e' modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano e' data informazione alle OO.SS. di cui all'art. 7. 5. Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attivita' di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attivita' frontale e di assistenza alla mensa e' destinata, previa programmazione, ad attivita' di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad a lunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l'attivita' frontale e di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni nell'ambito del plesso di servizio. 6. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo, per la scuola dell'obbligo, alle finalita' indicate al comma 2, nonche' mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attivita' parascolastiche ed interscolastiche. 7. Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque riduzione della durata dell'unita' oraria di lezione ne comporta il recupero nell'ambito delle attivita' didattiche programmate dall'istituzione scolastica. La relativa delibera e' assunta dal collegio dei docenti. 8. Per quanto attiene la riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22 settembre 1979 e n. 192 del 3 luglio 1980 nonche' dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera e' assunta dal consiglio di circolo o d'istituto. 9. L'orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell'orario d'obbligo, puo' essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attivita' e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore. 10. Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il servizio di mensa o durante il periodo della ricreazione il tempo impiegato nelle predette attivita' rientra a tutti gli effetti nell'orario di attivita' didattica.