Art. 61.

             Restituzione alla qualifica di provenienza

    1.  Il  personale  appartenente  ad  una  qualifica  ATA  puo', a
domanda,  essere  restituito  alla  qualifica  ATA di provenienza con
effetto  dall'anno  scolastico successivo alla data del provvedimento
di restituzione. Il provvedimento e' disposto dal Direttore regionale
scolastico della sede di titolarita'.
    2.  Il  personale restituito alla qualifica di provenienza assume
in  essa  il  trattamento  giuridico  ed  economico  che  gli sarebbe
spettato in caso di permanenza nella qualifica stessa.