Art. 76.

                           Norme di rinvio

    1.  Per  quanto  non  previsto  dal presente capo si fa esplicito
riferimento   al   decreto   legislativo   n.  626/1994,  al  decreto
legislativo  n.  242/1996,  al  decreto  ministeriale n. 292/1996, al
decreto  ministeriale  n.  382/1998, al CCNQ del 7 maggio 1996 e alla
legislazione in materia di igiene e sicurezza.