Art. 8.

                              Assemblee

    1.  I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di
lavoro,  ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro
concordati  con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite
in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
    2.  In ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (ATA
e docenti) non possono essere tenute piu' di due assemblee il mese.
    3.  Le  assemblee  che riguardano la generalita' dei dipendenti o
gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno:
      a) singolarmente  o congiuntamente da una o piu' organizzazioni
sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5,
del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali;
      b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti,
con  le  modalita'  dell'art.  8,  comma 1, dell'accordo quadro sulla
elezione delle RSU del 7 agosto 1998;
      c) dalla  RSU  congiuntamente  con  una  o  piu' organizzazioni
sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5,
del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali.
    4.  Le  assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono
all'inizio  o  al  termine  delle attivita' didattiche giornaliere di
ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA
possono   svolgersi  in  orario  non  coincidente  con  quello  delle
assemblee  del  personale  docente,  comprese  le  ore intermedie del
servizio scolastico.
    5.  Negli  istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi
in orario diverso da quello previsto dal comma precedente, secondo le
modalita'  stabilite  con  le  procedure  di  cui all'art. 6 e con il
vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.
    6.  Ciascuna  assemblea puo' avere una durata massima di 2 ore se
si  svolge  a  livello  di singola istituzione scolastica o educativa
nell'ambito  dello  stesso  comune. La durata massima delle assemblee
territoriali  e'  definita  in  sede  di  contrattazione  integrativa
regionale,  in  modo  da  tener  conto  dei  tempi  necessari  per il
raggiungimento  della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di
servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo.
    7.   La   convocazione  dell'assemblea,  la  durata,  la  sede  e
l'eventuale  partecipazione  di dirigenti sindacali esterni sono rese
note  dai  soggetti  sindacali  promotori  almeno 6 giorni prima, con
comunicazione   scritta,  fonogramma,  fax  o  e-mail,  ai  dirigenti
scolastici   delle   scuole   o   istituzioni  educative  interessate
all'assemblea.
    La  comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui
e'   pervenuta,  all'albo  dell'istituzione  scolastica  o  educativa
interessata,  comprese  le  eventuali  sezioni staccate o succursali.
Alla  comunicazione  va  unito l'ordine del giorno. Nel termine delle
successive  quarantotto  ore,  altri  organismi sindacali, purche' ne
abbiano  diritto,  possono  presentare  richiesta di assemblea per la
stessa  data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta
o  - nei limiti consentiti dalla disponibilita' di locali - assemblee
separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle
assemblee   -   di   cui   al   presente  comma va  affissa  all'albo
dell'istituzione  prescelta  entro il suddetto termine di quarantotto
ore, dandone comunicazione alle altre sedi.
    8.   Contestualmente   all'affissione   all'albo,   il  dirigente
scolastico ne fara' oggetto di avviso, mediante circolare interna, al
personale   interessato  all'assemblea  al  fine  di  raccogliere  la
dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta
del   personale   in   servizio   nell'orario   dell'assemblea.  Tale
dichiarazione  fa  fede ai fini del computo del monte ore individuale
ed e' irrevocabile.
    9. Il dirigente scolastico:
      a) per  le  assemblee  in  cui  e' coinvolto anche il personale
docente sospende le attivita' didattiche delle sole classi, o sezioni
di   scuola   dell'infanzia,   i  cui  docenti  hanno  dichiarato  di
partecipare  all'assemblea,  avvertendo  le  famiglie  interessate  e
disponendo  gli  eventuali  adattamenti  di  orario,  per le sole ore
coincidenti  con  quelle  dell'assemblea,  del  personale  che presta
regolare servizio;
      b) per  le  assemblee  in  cui  e' coinvolto anche il personale
A.T.A.,   se   la   partecipazione  e'  totale,  stabilira',  con  la
contrattazione  d'istituto,  la  quota  e  i nominativi del personale
tenuto  ad  assicurare  i  servizi essenziali relativi alla vigilanza
agli  ingressi  alla  scuola,  al  centralino  e  ad  altre attivita'
indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.
    10.   Non  possono  essere  svolte  assemblee  sindacali  in  ore
concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
    11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8
si  applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio
per attivita' funzionali all'insegnamento.
    12.  Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori
dell'orario  di  servizio  del  personale  si  applica il comma 3 del
presente  articolo,  fermo  restando  l'obbligo da parte dei soggetti
sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e
la  tempestiva  affissione all'albo da parte del dirigente scolastico
della comunicazione riguardante l'assemblea.
    13.  Per  quanto  non previsto e modificato dal presente articolo
restano  ferme  la  disciplina  del  diritto  di  assemblea  prevista
dall'art.  2  del  CCNQ  7 agosto 1998 e le modalita' di utilizzo dei
distacchi,  aspettative  e  permessi, nonche' delle altre prerogative
sindacali.