Art. 95.

                         Codice disciplinare

    1.  Nel  rispetto del principio di gradualita' e proporzionalita'
delle  sanzioni,  in  relazione  alla  gravita'  della mancanza ed in
conformita'  di  quanto previsto dall'art. 55 del decreto legislativo
n.  165/2001,  il  tipo  e  l'entita' di ciascuna delle sanzioni sono
determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
      a) intenzionalita'  del  comportamento,  grado  di  negligenza,
imprudenza,   e   imperizia  dimostrate,  tenuto  conto  anche  della
prevedibilita' dell'evento;
      b) rilevanza degli obblighi violati;
      c) responsabilita'  connesse  alla posizione di lavoro occupata
dal dipendente;
      d) grado  di  danno  o di pericolo causato all'Amministrazione,
agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
      e) sussistenza  di  circostanze  aggravanti  o  attenuanti, con
particolare  riguardo  al comportamento del lavoratore, ai precedenti
disciplinari   nell'ambito  del  biennio  previsto  dalla  legge,  al
comportamento verso gli utenti;
      f) al  concorso  nel  fatto  di  piu' lavoratori in accordo tra
loro.
    2.  La  recidiva  in  mancanze  gia'  sanzionate  nel  biennio di
riferimento  comporta  una  sanzione  di maggiore gravita' tra quelle
previste nell'ambito della medesima fattispecie.
    3. Al dipendente responsabile di piu' mancanze compiute con unica
azione od omissione o con piu' azioni od omissioni tra loro collegate
ed  accertate  con  un unico procedimento, e' applicabile la sanzione
prevista  per  la  mancanza piu' grave se le suddette infrazioni sono
punite con sanzioni di diversa gravita'.
    4.  La  sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o
scritto  al  massimo  della  multa  di  importo pari a quattro ore di
retribuzione  si  applica,  graduando  l'entita'  delle  sanzioni  in
relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
      a) inosservanza  delle  disposizioni di servizio, anche in tema
di assenze per malattia, nonche' dell'orario di lavoro;
      b) condotta  non  conforme  a  principi  di correttezza verso i
superiori  o  altri  dipendenti  o  nei confronti dei genitori, degli
alunni o del pubblico;
      c) negligenza  nell'esecuzione  dei  compiti  assegnati  ovvero
nella  cura  dei  locali  e  dei  beni mobili o strumenti affidati al
dipendente  o sui quali, in relazione alle sue responsabilita', debba
espletare azione di vigilanza;
      d) inosservanza  degli obblighi in materia di prevenzione degli
infortuni  e  di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o
disservizio;
      e) rifiuto  di  assoggettarsi  a  visite  personali  disposte a
tutela  del  patrimonio  dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 6 della legge n. 300 del 1970;
      f) insufficiente  rendimento,  rispetto  a carichi di lavoro e,
comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati;
      g) violazione   di   doveri  di  comportamento  non  ricompresi
specificatamente  nelle  lettere  precedenti,  da  cui  sia  derivato
disservizio  ovvero danno o pericolo all'Amministrazione, agli utenti
o ai terzi.
    5.  L'importo  delle  ritenute  per  multa  sara'  introitato dal
bilancio della scuola e destinato ad attivita' sociali a favore degli
alunni.
    6.  La  sanzione  disciplinare della sospensione dal servizio con
privazione  della  retribuzione  fino  a  un  massimo di 10 giorni si
applica,  graduando  l'entita' della sanzione in relazione ai criteri
di cui al comma 1, per:
      a) recidiva  nelle  mancanze  previste  dal comma 4 che abbiano
comportato l'applicazione del massimo della multa;
      b) particolare gravita' delle mancanze previste nel comma 4;
      c) assenza  ingiustificata  dal  servizio  fino  a  10 giorni o
arbitrario  abbandono  dello stesso; in tali ipotesi, l'entita' della
sanzione  e'  determinata  in  relazione  alla  durata dell'assenza o
dell'abbandono  del  servizio,  al  disservizio  determinatosi,  alla
gravita'  della  violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali
danni causati all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
      d) ingiustificato  ritardo,  fino a dieci giorni, a trasferirsi
nella sede assegnata dai superiori;
      e) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari
o rifiuto della stessa;
      f) comportamenti  minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi
o  diffamatori  nei confronti dei superiori, di altri dipendenti, dei
genitori, degli alunni o dei terzi;
      g) alterchi  con  ricorso  a  vie  di  fatto  negli ambienti di
lavoro, anche con genitori, alunni o terzi;
      h) manifestazioni        ingiuriose        nei        confronti
dell'Amministrazione,   esulanti   dal  rispetto  della  liberta'  di
pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300 del 1970;
      i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale,
che siano lesivi della dignita' della persona;
      l) violazione   di   doveri  di  comportamento  non  ricompresi
specificatamente  nelle  lettere  precedenti  da  cui  sia, comunque,
derivato  grave danno all'Amministrazione, ai genitori, agli alunni o
a terzi.
    7.  La  sanzione  disciplinare del licenziamento con preavviso di
applica per:
      a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze
previste  nel  comma 6,  anche  se di diversa natura, o recidiva, nel
biennio,  in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che
abbia  comportato  l'applicazione  della  sanzione di dieci giorni di
sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
      b) occultamento,  da parte del responsabile della custodia, del
controllo  o  della  vigilanza,  di  fatti  e circostanze relativi ad
illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni
di pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati;
      c) rifiuto  espresso  del  trasferimento  disposto per motivate
esigenze di servizio;
      d) assenza  ingiustificata  ed  arbitraria  dal servizio per un
periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi;
      e) persistente  insufficiente rendimento o fatti che dimostrino
grave   incapacita'  ad  adempiere  adeguatamente  agli  obblighi  di
servizio;
      f) condanna  passata  in giudicato per un delitto che, commesso
fuori  del  servizio  e  non  attinente in via diretta al rapporto di
lavoro,  non  ne  consenta  la  prosecuzione  per  la  sua  specifica
gravita';
      g) violazione   dei  doveri  di  comportamento  non  ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti di gravita' tale, secondo i
criteri  di  cui  al  comma 1,  da non consentire la prosecuzione del
rapporto di lavoro.
    8.  La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si
applica per:
      a) terza  recidiva  nel  biennio  di:  minacce, ingiurie gravi,
calunnie  o  diffamazioni  verso  il  pubblico  o  altri  dipendenti;
alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
      b) accertamento   che   l'impiego  fu  conseguito  mediante  la
produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
      c) condanne passate in giudicato:
        1) di  cui art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,  nonche'  per  i  reati  di  cui agli articoli 316 e 316-bis del
codice penale;
        2) quando  alla  condanna  consegua  comunque  l'interdizione
perpetua dai pubblici uffici;
        3) per  i  delitti indicati dall'art. 3, comma 1, della legge
n. 97 del 2001.
      d) condanna  passata  in  giudicato  per un delitto commesso in
servizio  o  fuori  servizio che, pur non attenendo in via diretta al
rapporto  di  lavoro,  non  ne  consenta  neanche provvisoriamente la
prosecuzione per la sua specifica gravita';
      e) commissione  in  genere  di  fatti  o atti dolosi, anche non
consistenti  in  illeciti  di  rilevanza  penale  per  i quali vi sia
obbligo  di  denuncia, anche nei confronti di terzi, di gravita' tale
da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di
lavoro.
    9. Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere
data  la massima pubblicita' mediante affissione in luogo accessibile
a  tutti  i  dipendenti. Tale forma di pubblicita' e' tassativa e non
puo' essere sostituita con altre.