IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

  Visto   il   regolamento   (CE)  n.  1782/2003  del  Consiglio  del
29 settembre  2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di
sostegno  diretto  della politica agricola comune e istituisce taluni
regimi   di   sostegno  a  favore  degli  agricoltori,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il   regolamento   (CE)  n.  1182/2007  del  Consiglio  del
26 settembre   2007,   recante   norme   specifiche  per  il  settore
ortofrutticolo,  che  modifica,  tra  l'altro, il regolamento (CE) n.
1782/2003 integrandolo, in particolare, con l'art. 68-ter, con l'art.
110-unvicies,  con  l'art. 110-duovicies, nonche' con l'allegato VII,
lettera M;
  Visto il regolamento (CE) n. 2201/1996 del Consiglio del 28 ottobre
1996,  relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei
prodotti  trasformati  a  base di ortofrutticoli, in applicazione del
quale  e'  stato erogato, fino alla campagna 2007-2008, un aiuto alla
produzione di pomodoro da industria;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  795/2004  della  Commissione  del
21 aprile  2004,  recante  modalita'  di  applicazione  del regime di
pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1973/2004  della  Commissione del
29 ottobre  2004,  recante  modalita'  di  applicazione dei regimi di
sostegno  di  cui  ai  titoli  IV  e  IV-bis  del regolamento (CE) n.
1782/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  4,  comma 3,  della  legge 29 dicembre 1990, n. 428,
concernente  disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria  per il 1990) cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1,
del   decreto-legge   24 giugno   2004,   n.   157,   convertito  con
modificazioni  nella  legge  3 agosto  2004,  n. 204, con il quale si
dispone  che  il  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,
nell'ambito  di sua competenza, provvede con decreto all'applicazione
nel  territorio  nazionale  dei  regolamenti  emanati dalla Comunita'
europea;
  Visto   il   decreto   ministeriale  20 luglio  2004  e  successive
modificazioni,  recante  disposizioni  nazionali  di  attuazione  del
regolamento  (CE)  n.  1782/2003  del Consiglio del 29 settembre 2003
relativamente   all'art.   33   e   all'art.   40,  che  disciplinano
rispettivamente  l'ammissibilita'  al  regime di pagamento unico e le
circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso del periodo di
riferimento,   nonche'   del   regolamento  (CE)  n.  795/2004  della
Commissione che detta modalita' di applicazione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5 agosto  2004,  n. 1787, recante
disposizioni  per  l'attuazione della riforma della politica agricola
comune;
  Considerato  che  l'art.  68-ter  del regolamento (CE) n. 1782/2003
consente agli Stati membri di decidere, entro il 1° novembre 2007, di
adottare  un  regime  transitorio  di  durata non superiore a quattro
anni, nel corso del quale possono essere concessi specifici aiuti per
ettaro  di  superficie coltivata con pomodoro da industria oggetto di
un contratto di trasformazione;
  Considerato che, ove venga decisa l'adozione del regime di aiuto di
cui  al  richiamato art. 68-ter del regolamento (CE) n. 1782/2003, lo
Stato  membro  e' tenuto a corrispondere l'aiuto medesimo utilizzando
la dotazione finanziaria di cui all'art. 41 del regolamento medesimo,
per  un  ammontare non superiore al 50% della componente pomodoro del
massimale  nazionale  di  cui  all'art.  41  del  regolamento (CE) n.
1782/2003;
  Considerato  che,  in  caso  di  mancato  esercizio  della facolta'
prevista  dall'art. 68-ter del regolamento (CE) n. 1782/2003, i fondi
soprarichiamati   restano  a  disposizione  dello  Stato  membro  per
l'assegnazione  di aiuti ai produttori agricoli, secondo le regole di
cui al titolo III dello stesso regolamento (CE) n. 1782/2003
  Considerato  che  per  il pomodoro consegnato per la trasformazione
appare  auspicabile  realizzare  un  passaggio graduale dal regime di
aiuti  previsto  dal regolamento (CE) n. 2201/1996 ad un sostegno non
piu' collegato alla produzione, in modo da salvaguardare l'equilibrio
di   mercato  della  filiera  interessata,  tenuto  anche  conto  che
trattandosi  di una coltura annuale gli agricoltori potrebbero essere
indotti  a  non  proseguire  la produzione a seguito della cessazione
dell'aiuto   erogato  fino  alla  campagna  2007/2008  ai  sensi  del
regolamento  (CE)  n. 2201/1996, determinando in tal modo difficolta'
di  approvvigionamento  per  le  imprese  industriali  e  ponendone a
rischio  la  competitivita' sul mercato internazionale, in un settore
in cui l'industria nazionale presenta un rilievo mondiale;
  Ritenuto  pertanto  di applicare, per il pomodoro consegnato per la
trasformazione,  il  sistema  transitorio  di cui all'art. 68-ter del
regolamento  (CE) n. 1782/2003, erogando per la durata di tre anni un
aiuto  per  ettaro  globalmente  pari  al  50%  della  componente del
massimale nazionale;
  Considerato  che  l'art.  110-duovicies  del  regolamento  (CE)  n.
1782/2003  consente  agli  Stati  membri  di  limitare la concessione
dell'aiuto previsto dall'art. 68-ter del regolamento medesimo ai soli
produttori    associati   ad   una   organizzazione   di   produttori
riconosciuta,  confermando  in  tal modo il vincolo gia' previsto nel
regime di aiuti di cui al regolamento (CE) n. 2201/1996;
  Considerato che il rafforzamento delle organizzazioni di produttori
costituisce  un  obiettivo  primario  della  organizzazione comune di
mercato  del  settore  degli  ortofrutticoli e presenta uno specifico
rilievo ai fini di un equilibrato rapporto fra la parte agricola e la
parte industriale nelle filiere dei prodotti ortofrutticoli destinati
alla trasformazione;
  Ritenuto  pertanto  di  limitare  l'erogazione  dell'aiuto previsto
dall'art. 68-ter del regolamento (CE) n. 1782/2003 ai soli produttori
associati ad una organizzazione di produttori;
  Considerato  che  l'art.  33  e  l'allegato  VII,  lettera  M,  del
regolamento  (CE)  n.  1782/2003  consentono  agli  Stati  membri  di
attribuire  ai  produttori  di  ortofrutticoli  un aiuto ai sensi del
titolo III del regolamento medesimo;
  Considerato  che  per  i  produttori  di  pomodoro  destinato  alla
trasformazione  l'attribuzione  di tale aiuto appare opportuna, anche
al   fine   di  assicurare  continuita'  al  sostegno  alle  imprese,
integrando  e  successivamente  sostituendo  l'aiuto erogato ai sensi
dell'art. 68-ter del regolamento (CE) n. 1782/2003;
  Ritenuto pertanto di dover attribuire, in virtu' dell'allegato VII,
lettera  M,  del  regolamento  (CE)  n.  1782/2003,  ai produttori di
pomodori  destinati  alla  trasformazione  un  diritto  all'aiuto nel
quadro  del  regime  di  pagamento  unico, calcolato sulla base degli
aiuti  percepiti  ai  sensi  del  regolamento (CE) n. 2201/1996 in un
periodo  comprendente  le  campagne di commercializzazione 2004/2005,
2005/2006  e  2006/2007,  che  appare  rappresentativo  della realta'
produttiva esistente;
  Ritenuta,  pertanto, la necessita' di assumere entro il 1° novembre
2007  le decisioni rimesse agli Stati membri per l'applicazione delle
richiamate norme comunitarie;
  Sancita  l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato  e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella
seduta del 18 ottobre 2007.

                              Decreta:

Regime transitorio
                               Art. 1.
                        Pagamenti transitori

  1.  Per la produzione degli anni 2008, 2009, 2010 e' corrisposto un
aiuto  per  ettaro  ai  produttori  di  pomodoro  consegnato  per  la
trasformazione,  ai  sensi  dell'art.  68-ter del regolamento (CE) n.
1782/2003.
  2.   In   applicazione   delle   disposizioni   dell'art.   68-ter,
paragrafo 1,  del regolamento (CE) n. 1782/2003 e' trattenuto fino al
31 dicembre  2010  un  importo  di 91,98 milioni di euro, pari al 50%
della  componente  del  massimale  nazionale  di  cui all'art. 41 del
medesimo  regolamento,  corrispondente  al pomodoro consegnato per la
trasformazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/1996.
  3.  L'importo  di cui al comma 2 e' riservato all'aiuto previsto al
comma 1   per   i   produttori   di   pomodori   consegnati   per  la
trasformazione,   in  base  alle  condizioni  previste  nel  capitolo
10-octies del titolo IV del medesimo regolamento (CE) n. 1782/2003.
  4.  Prima  della  scadenza  del  primo anno di applicazione, tenuto
conto  dell'evoluzione  del comparto e delle prospettive del mercato,
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa
con   la   Conferenza   Stato  regioni,  verifica  l'efficacia  delle
disposizioni  di  cui  al presente articolo al fine di apportare, con
proprio  decreto  e  previa  intesa  con  la  stessa  Conferenza, gli
eventuali perfezionamenti.