Art. 6.
               Prima assegnazione dei titoli all'aiuto

  1.  Ai  fini  della  procedura  prevista  all'art.  6, comma 2, del
decreto  ministeriale  5 agosto  2004,  entro  il  31 marzo  2008 gli
organismi  pagatori  provvedono ad inviare agli agricoltori il modulo
di  domanda  di cui all'art. 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1782/2003.
  2.  Gli  agricoltori  per  i  quali  si e' proceduto al calcolo dei
titoli   provvisori   di   cui   al   precedente   comma,  presentano
all'organismo pagatore competente la domanda di fissazione dei titoli
all'aiuto  entro  il  15 maggio  2008. Il calcolo o l'adeguamento dei
titoli definitivi e' effettuato entro i termini previsti dall'art. 12
del regolamento (CE) n. 795/2004.