Art. 6. Prima assegnazione dei titoli all'aiuto 1. Ai fini della procedura prevista all'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, entro il 31 marzo 2008 gli organismi pagatori provvedono ad inviare agli agricoltori il modulo di domanda di cui all'art. 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003. 2. Gli agricoltori per i quali si e' proceduto al calcolo dei titoli provvisori di cui al precedente comma, presentano all'organismo pagatore competente la domanda di fissazione dei titoli all'aiuto entro il 15 maggio 2008. Il calcolo o l'adeguamento dei titoli definitivi e' effettuato entro i termini previsti dall'art. 12 del regolamento (CE) n. 795/2004.