Art. 2.
    1. Ai  sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto 29 settembre 2005,
le  imprese  selezionate,  in considerazione del limite delle risorse
indicate  dall'art.  1,  comma 2  e delle specifiche riserve indicate
dall'art.  1,  comma 3  e  dall'art. 3, comma 2 del medesimo decreto,
devono  presentare  ai  gestori  concessionari scelti, entro sessanta
giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana, pena la decadenza, i relativi
programmi definitivi.
    2.  La  successiva  istruttoria  e  la  valutazione dei programmi
stessi,  nonche'  la concessione e l'erogazione dei benefici, secondo
quanto  disposto dall'art. 9, commi 2, 3 e 4 del decreto 29 settembre
2005,  avvengono  secondo le modalita' ed i termini individuati dalla
direttiva  del  16 gennaio  2001 e dalla circolare 11 maggio 2001, n.
1034240,   come  integrata  dalla  circolare  11 settembre  2006,  n.
1108552.