Art. 2. 1. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto 29 settembre 2005, le imprese selezionate, in considerazione del limite delle risorse indicate dall'art. 1, comma 2 e delle specifiche riserve indicate dall'art. 1, comma 3 e dall'art. 3, comma 2 del medesimo decreto, devono presentare ai gestori concessionari scelti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pena la decadenza, i relativi programmi definitivi. 2. La successiva istruttoria e la valutazione dei programmi stessi, nonche' la concessione e l'erogazione dei benefici, secondo quanto disposto dall'art. 9, commi 2, 3 e 4 del decreto 29 settembre 2005, avvengono secondo le modalita' ed i termini individuati dalla direttiva del 16 gennaio 2001 e dalla circolare 11 maggio 2001, n. 1034240, come integrata dalla circolare 11 settembre 2006, n. 1108552.