Art. 3. I soggetti richiedenti decadono dalla graduatoria, e le agevolazioni eventualmente concesse sono revocate qualora, in qualsiasi fase o grado della procedura, si accerti la inesistenza dei requisiti di accesso previsti dall'art. 2 del decreto 29 settembre 2005 o la inesistenza, anche di uno solo, degli elementi richiesti dal medesimo decreto. Roma, 13 dicembre 2007 Il direttore generale Verdinelli De Cesare