Art. 3.
    I   soggetti   richiedenti   decadono  dalla  graduatoria,  e  le
agevolazioni   eventualmente   concesse  sono  revocate  qualora,  in
qualsiasi fase o grado della procedura, si accerti la inesistenza dei
requisiti  di  accesso  previsti dall'art. 2 del decreto 29 settembre
2005  o  la  inesistenza, anche di uno solo, degli elementi richiesti
dal medesimo decreto.
      Roma, 13 dicembre 2007

                           Il direttore generale Verdinelli De Cesare