Art. 3. 1. Per l'anno accademico 2006/2007, nel rispetto dei criteri contenuti nel succitato Accordo del 18 aprile 2007, il numero dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato e' fissato in 5.000 unita' ed e' determinato per ciascuna specializzazione, come da allegata Tabella 2, parte integrante del presente decreto. 2. Alla ripartizione dei contratti di formazione specialistica si provvede con successivo decreto, di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, fra ciascuna scuola di specializzazione, tenuto conto dei criteri di priorita' indicati nello Accordo predetto e della capacita' formativa delle scuole. 3. Per far fronte ad esigenze formative specifiche evidenziate dalle singole regioni e province autonome in cui insistono le strutture formative, ove sussistano risorse aggiuntive, comunque acquisite dalle universita' e nel limite dei posti programmati di cui all'Accordo in questione, possono essere previsti ulteriori contratti di formazione specialistica in aggiunta a quelli finanziati dallo Stato. 4. Le regioni e le province autonome, ove non insistano nel loro territorio le facolta' di medicina e chirurgia, possono attivare apposite convenzioni con universita' di altre regioni al fine di destinare contratti di formazione specialistica aggiuntivi per la formazione di ulteriori medici secondo le esigenze della programmazione sanitaria regionale o provinciale.