Art. 3.
  1.  Per  l'anno  accademico  2006/2007,  nel  rispetto  dei criteri
contenuti  nel  succitato  Accordo  del 18 aprile 2007, il numero dei
contratti di formazione specialistica a carico dello Stato e' fissato
in 5.000 unita' ed e' determinato per ciascuna specializzazione, come
da allegata Tabella 2, parte integrante del presente decreto.
  2.  Alla  ripartizione dei contratti di formazione specialistica si
provvede  con  successivo  decreto,  di cui all'art. 35, comma 2, del
decreto  legislativo  17 agosto  1999, n. 368, fra ciascuna scuola di
specializzazione,  tenuto  conto  dei  criteri  di priorita' indicati
nello Accordo predetto e della capacita' formativa delle scuole.
  3.  Per  far  fronte  ad  esigenze formative specifiche evidenziate
dalle  singole  regioni  e  province  autonome  in  cui  insistono le
strutture  formative,  ove  sussistano  risorse  aggiuntive, comunque
acquisite dalle universita' e nel limite dei posti programmati di cui
all'Accordo in questione, possono essere previsti ulteriori contratti
di  formazione  specialistica  in  aggiunta a quelli finanziati dallo
Stato.
  4.  Le  regioni  e le province autonome, ove non insistano nel loro
territorio  le  facolta'  di  medicina  e chirurgia, possono attivare
apposite  convenzioni  con  universita'  di  altre regioni al fine di
destinare  contratti  di  formazione  specialistica aggiuntivi per la
formazione   di   ulteriori   medici   secondo   le   esigenze  della
programmazione sanitaria regionale o provinciale.