Art. 5.
  1.  Nell'ambito dei posti di cui all'art. 2 del presente decreto, i
posti   riservati,   ai  sensi  dell'art.  35,  comma 3  del  decreto
legislativo  17 agosto  1999, n. 368 al Ministero della difesa per le
esigenze  della  Sanita' militare ed al Ministero dell'interno per le
esigenze  della  Polizia di Stato sono determinati rispettivamente in
27  ed  in  19  unita'.  Alla  ripartizione dei predetti posti tra le
singole  scuole di specializzazione si provvede con il decreto di cui
al  comma 2  dell'art.  35 del predetto decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368.
  2.  I  posti  riservati ai medici stranieri provenienti da Paesi in
via  di sviluppo sono determinati in 32 unita'. Alla ripartizione dei
predetti  posti tra le singole scuole di specializzazione si provvede
con  il  decreto  di cui al comma 2 dell'art. 35 del predetto decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368 alle condizioni e con le modalita'
disciplinate dall'art. 1, comma 7, della legge 14 gennaio 1999, n. 4.
Gli   interessati   devono   essere   in  possesso  dell'abilitazione
all'esercizio professionale nel Paese di provenienza.