Art. 5. 1. Nell'ambito dei posti di cui all'art. 2 del presente decreto, i posti riservati, ai sensi dell'art. 35, comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 al Ministero della difesa per le esigenze della Sanita' militare ed al Ministero dell'interno per le esigenze della Polizia di Stato sono determinati rispettivamente in 27 ed in 19 unita'. Alla ripartizione dei predetti posti tra le singole scuole di specializzazione si provvede con il decreto di cui al comma 2 dell'art. 35 del predetto decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. 2. I posti riservati ai medici stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo sono determinati in 32 unita'. Alla ripartizione dei predetti posti tra le singole scuole di specializzazione si provvede con il decreto di cui al comma 2 dell'art. 35 del predetto decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 alle condizioni e con le modalita' disciplinate dall'art. 1, comma 7, della legge 14 gennaio 1999, n. 4. Gli interessati devono essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale nel Paese di provenienza.