Art. 7. 1. I periodi di formazione specialistica che, ai sensi del comma 6 dell'art. 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, i medici possono svolgere in strutture sanitarie di Paesi stranieri, nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica, non possono essere superiori a diciotto mesi. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 luglio 2007 Il Ministro della salute Turco Il Ministro dell'universita' e della ricerca Mussi Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 399