Art. 7.
  1.  I periodi di formazione specialistica che, ai sensi del comma 6
dell'art. 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, i medici
possono   svolgere   in   strutture  sanitarie  di  Paesi  stranieri,
nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica, non
possono essere superiori a diciotto mesi.
  Il  presente  decreto  e'  trasmesso  alla  Corte  dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 17 luglio 2007

                   Il Ministro della salute Turco


                    Il Ministro dell'universita'
                           e della ricerca
                                Mussi


                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                           Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 399