Art. 5. Verifica di conseguimento degli obiettivi e sanzioni 1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas verifica che ciascun distributore possegga titoli corrispondenti all'obiettivo annuo a ciascuno di essi assegnato, ai sensi dell'art. 3, maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui al successivo comma 3 o dall'aggiornamento degli obiettivi quantitativi nazionali di cui all'art. 2, comma 7, ed informa il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il gestore del mercato elettrico dei titoli ricevuti e degli esiti della verifica. 2. In caso di inottemperanza, tenuto conto di quanto disposto ai precedenti commi, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas applica sanzioni in attuazione della legge 14 novembre 1995, n. 481. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas comunica al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Gestore del mercato elettrico e alla regione o all'ente locale competente per territorio le inottemperanze riscontrate e le sanzioni applicate. 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, qualora in ciascuno degli anni d'obbligo, il distributore di energia elettrica o gas naturale consegua una quota dell'obiettivo di propria competenza pari o superiore al 60%, puo' compensare la quota residua nell'anno successivo senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 2. Tali sanzioni si applicano in ogni caso, qualora il distributore consegua una quota dell'obiettivo di sua competenza inferiore al 60%, fermo restando l'obbligo di compensazione della quota residua entro l'anno successivo. 4. Per le imprese di distribuzione con un numero di clienti finali compreso fra 50.000 e 100.000, la quota di obiettivo di competenza da conseguire per non incorrere nelle sanzioni di cui al comma 2, e' ridotta al 25% limitatamente all'anno 2008. 5. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell'art. 11 e il comma 7 dell'art. 10 di entrambi i decreti ministeriali 20 luglio 2004.