Art. 5.
        Verifica di conseguimento degli obiettivi e sanzioni
  1.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas verifica che
ciascun  distributore  possegga  titoli  corrispondenti all'obiettivo
annuo  a ciascuno di essi assegnato, ai sensi dell'art. 3, maggiorato
di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui al
successivo  comma 3 o dall'aggiornamento degli obiettivi quantitativi
nazionali  di  cui all'art. 2, comma 7, ed informa il Ministero dello
sviluppo  economico,  il  Ministero  dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del mare e il gestore del mercato elettrico dei titoli
ricevuti e degli esiti della verifica.
  2.  In  caso  di inottemperanza, tenuto conto di quanto disposto ai
precedenti  commi,  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il gas
applica  sanzioni in attuazione della legge 14 novembre 1995, n. 481.
L'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas comunica al Ministero
dello  sviluppo  economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  del mare, al Gestore del mercato elettrico e alla
regione o all'ente locale competente per territorio le inottemperanze
riscontrate e le sanzioni applicate.
  3.  Fatto  salvo  quanto  previsto dal comma 4, qualora in ciascuno
degli  anni  d'obbligo,  il  distributore  di energia elettrica o gas
naturale consegua una quota dell'obiettivo di propria competenza pari
o  superiore  al  60%,  puo'  compensare  la  quota residua nell'anno
successivo  senza  incorrere  nelle  sanzioni di cui al comma 2. Tali
sanzioni  si applicano in ogni caso, qualora il distributore consegua
una  quota  dell'obiettivo  di sua competenza inferiore al 60%, fermo
restando  l'obbligo di compensazione della quota residua entro l'anno
successivo.
  4.  Per le imprese di distribuzione con un numero di clienti finali
compreso fra 50.000 e 100.000, la quota di obiettivo di competenza da
conseguire  per  non  incorrere  nelle sanzioni di cui al comma 2, e'
ridotta al 25% limitatamente all'anno 2008.
  5.  Sono  abrogati  i  commi 2,  3  e  4  dell'art. 11 e il comma 7
dell'art. 10 di entrambi i decreti ministeriali 20 luglio 2004.