(all. 1 - art. 1)
                   Disciplinare di produzione IGP
                        «Agnello di Sardegna»
                               Art. 1.

                            Denominazione

    L'Indicazione  geografica protetta (I.G.P.) «Agnello di Sardegna»
e'  riservata  esclusivamente agli agnelli nati, allevati e macellati
in  Sardegna  che  siano  in regola con le norme dettate dal presente
disciplinare di produzione e identificazione.
                               Art. 2.

                         Zone di produzione

    L'area   destinata   all'allevamento   dell'Agnello  di  Sardegna
comprende  tutto  il  territorio  della  regione  Sardegna  idoneo ad
ottenere  un  prodotto con caratteristiche qualitative rispondenti al
presente disciplinare.
                               Art. 3.

                     Metodologia di allevamento

    L'Indicazione  geografica protetta (I.G.P.) «Agnello di Sardegna»
e' riservata agli agnelli allevati in un ambiente del tutto naturale,
caratterizzato da ampi spazi esposti a forte insolazione, ai venti ed
al  clima  della  Sardegna,  che risponde perfettamente alle esigenze
tipiche della specie.
    L'allevamento  avviene prevalentemente allo stato brado; solo nel
periodo  invernale e nel corso della notte gli agnelli possono essere
ricoverati  in  idonee  strutture  dotate  di condizioni adeguate per
quanto   concerne   il   ricambio   di   aria,   l'illuminazione,  la
pavimentazione, gli interventi sanitari e i controlli.
    L'agnello  non  deve  essere  soggetto  a forzature alimentari, a
stress ambientali e/o a sofisticazioni ormonali.
    Gli  agnelli  devono  essere  nutriti  esclusivamente  con  latte
materno  (nel  tipo  «da  latte») e con l'integrazione pascolativa di
alimenti   naturali   ed  essenze  spontanee  peculiari  dell'habitat
caratteristico dell'isola di Sardegna.
    I  soggetti  dovranno essere identificati, non oltre venti giorni
dalla  nascita, con sistemi manuali, ottici o elettronici in grado di
garantire   la   rintracciabila'  del  prodotto  nel  rispetto  della
normativa vigente.
    Gli  stessi sono distinti secondo quanto previsto dai regolamenti
comunitari, nelle seguenti tipologie:
      a) agnello di Sardegna «da latte» (5-7 kg).
    Nato  ed  allevato  in  Sardegna,  proveniente da pecore di razza
sarda,  alimentato  con  solo  latte materno (allattamento naturale),
macellato   a   norma   di   legge   e   rispondente   alle  seguenti
caratteristiche:
      peso  carcassa  a  freddo, senza pelle e con testa e corata 5/7
kg;
      colore  della  carne:  rosa  chiaro  (il  rilievo  va fatto sui
muscoli interni della parete addominale);
      consistenza   delle   masse   muscolari:   solida  (assenza  di
sierosita);
      colore del grasso: bianco;
      copertura  adiposa: moderatamente coperta la superficie esterna
della carcassa; coperti, ma non eccessivamente, i reni;
      consistenza del grasso: solido (il rilievo va fatto sulla massa
adiposa  che sovrasta l'attacco della coda, ed a temperatura ambiente
di 18-20°C);
      b) agnello di Sardegna «leggero» (7-10) kg.
    Nato  ed  allevato  in  Sardegna,  proveniente da pecore di razza
sarda  o mediante incroci di prima generazione con razze da carne Ile
De  France  e  Berrichon  Du  Cher,  o altre razze da carne altamente
specializzate   e   sperimentate,  alimentato  con  latte  materno  e
integrato  con  alimenti  naturali  (foraggi  e  cereali) freschi e/o
essiccati;  macellato  a  norma  di legge e rispondente alle seguenti
caratteristiche:
      peso carcassa a freddo, senza pelle con testa e corata 7/10 kg;
      colore della carne: rosa chiaro o rosa;
      consistenza   delle   masse   muscolari:   solida  (assenza  di
sierosita);
      colore del grasso: bianco;
      copertura  adiposa: moderatamente coperta la superficie esterna
della carcassa; coperti, ma non eccessivamente, i reni;
      consistenza del grasso: solido (il rilievo va fatto sulla massa
adiposa  che sovrasta l'attacco della coda, ed a temperatura ambiente
di 18-20°C);
      c) agnello di Sardegna «da taglio» (10-13 kg).
    Nato  ed  allevato  in  Sardegna,  proveniente da pecore di razza
sarda  o mediante incroci di prima generazione con razze da carne Ile
De  France  e  Berrichon  Du  Cher,  o altre razze da carne altamente
specializzate   e   sperimentate,  alimentato  con  latte  materno  e
integrato  con  alimenti  naturali  (foraggi  e  cereali) freschi e/o
essiccati;  macellato  a  norma  di legge e rispondente alle seguenti
caratteristiche:
      peso  carcassa a freddo, senza pelle e con testa e corata 10/13
kg;
      colore della carne: rosa chiaro o rosa;
      consistenza   delle   masse   muscolari:   solida  (assenza  di
sierosita);
      colore del grasso: bianco o bianco paglierino;
      copertura  adiposa: moderatamente coperta la superficie esterna
della carcassa; coperti, ma non eccessivamente, i reni;
      consistenza del grasso: solido (il rilievo va fatto sulla massa
adiposa  che sovrasta l'attacco della coda, ed a temperatura ambiente
di 18-20°C).
                               Art. 4.

           Caratteristiche chimico-fisiche-organolettiche

    L'agnello  per  aver diritto alla Indicazione geografica protetta
(I.G.P.),  tenuto  conto degli elementi descrittivi di cui all'art. 4
del  regolamento  CE n. 510/2006, e dei precedenti articoli contenuti
nel    presente    disciplinare   deve   rispondere   alle   seguenti
caratteristiche chimico-fisiche:
      pH, maggiore di 6;
      proteine (sul tal quale), compreso tra 13-20%;
      estratto etereo (sul tal quale), inferiore al 3%.
    Deve  inoltre  rispondere a caratteristiche visive: la carne deve
essere  bianca, di fine tessitura, compatta ma morbida alla cottura e
leggermente  infiltrata  di  grasso  con  masse  muscolari non troppo
importanti   e   giusto   equilibrio   fra  scheletro  e  muscolatura
rispondenti alle tradizionali caratteristiche organolettiche. L'esame
organolettico deve evidenziare caratteristiche quali la tenerezza, la
succulenza,  il  delicato  aroma  e  la presenza di odori particolari
tipici di una carne giovane e fresca.
    Per  le caratteristiche microbiologiche si rimanda alla normativa
vigente in materia.
                               Art. 5.

                            Macellazione

    Per  l'attivita'  di  macellazione,  ferma  restando la normativa
nazionale e comunitaria, dovra' essere seguita la seguente procedura:
la  macellazione  deve  avvenire  entro  24  ore  dal conferimento al
mattatoio,  mediante recisione netta della vena giugulare, si procede
poi  allo spellamento e contemporanea recisione delle zampe anteriori
e posteriori.
    Successivamente  la  carcassa  derivante  dovra'  essere liberata
dell'apparato   intestinale   ivi   compresa   l'asportazione   della
cistifellea  dal  fegato  il  quale  deve restare integro all'interno
della carcassa unitamente alla coratella.
    Nella  fase  successiva  la  carcassa  dovra' essere condizionata
secondo  le  tradizionali  procedure  con  il peritoneo aderente alla
carcassa.
                               Art. 6.

                     Caratteristiche al consumo

    L'agnello designato dall'Indicazione geografica protetta «Agnello
di  Sardegna»,  puo'  essere immesso al consumo intero e/o porzionato
secondo i tagli che seguono:
      a) agnello di Sardegna «da latte» (5/7 kg):
        1) intero;
        2)  mezzena:  ricavata  mediante  il  taglio  sagittale della
carcassa in parti simmetriche;
        3) quarto anteriore e posteriore (intero o a fette);
        4) testa e coratella;
        5)  spalla,  coscia,  carre'  (parti  anatomiche  intere  o a
fette);
        6)  confezione  mista;  (composizione mista ricavata da parti
anatomiche precedentemente descritte);
      b) agnello  di  Sardegna  «leggero»  (7-10  kg)  e  agnello  di
Sardegna «da taglio» (10-13 kg):
        1) intero;
        2)  mezzena:  ricavata  mediante  il  taglio  sagittale della
carcassa in parti simmetriche;
        3) quarto anteriore e posteriore (intero o a fette);
        4) testa e coratella;
        5)  culotta:  comprendente  le  due coscie intere compresa la
«sella» (destra e sinistra);
        6)  sella  inglese:  composta  dalla parte superiore dorsale,
comprendente le due ultime coste e le pareti addominali;
        7) carre': comprendente parte dorsale superiore-anteriore;
        8) groppa: comprendente i due mezzi rosbif;
        9)  casco:  comprende le spalle, le costole basse, il collo e
le costolette alte della parte anteriore;
        10) farfalla: comprende le due spalle unite al collo;
        11)  cosciotto:  comprende  la  gamba,  la coscia, la regione
ileo-sacrale e la parte posteriore dei lombi;
        12)  cosciotto  accorciato:  comprende  le  membra posteriori
della regione ileo sacrale e la parte posteriore dei lombi.
    Altri tagli:
        13)  sella;  comprendente la regione ileo-sacrale con o senza
l'ultima vertebra lombare;
        14) filetto: comprende la regione lombare;
        15)  carre'  coperto: parte dorsale superiore comprendente le
prime e le seconde costole;
        16)  carre'  scoperto;  parte  anteriore composta dalle prime
5 vertebre dorsali;
        17) spalla: intero;
        18) colletto; comprende la regione del collo;
        19) costolette alte; comprende la regione toracica inferiore;
        17)  spalla,  coscia,  carre'  (parti  anatomiche  intere o a
fette);
        18)  confezione  mista  (composizione mista ricavata da parti
anatomiche precedentemente descritte).
                               Art. 7.

                              Controlli

    Il  controllo  sulla  conformita' del prodotto al disciplinare di
produzione  e'  svolto  da una struttura di controllo conformemente a
quanto  stabilito  dagli  articoli 10  e  11  del regolamento (CE) n.
510/2006.
                               Art. 8.

                    Designazione e presentazione

    Le   operazioni  di  preparazione  e  condizionamento  dei  tagli
dell'agnello   di   Sardegna  devono  essere  effettuate  nell'ambito
regionale.
    Sulle   confezioni   delle   carcasse   intere   e/o   porzionate
contrassegnate  con  l'I.G.P., o sulle etichette apposte sui medesimi
devono  essere  riportate,  a  caratteri  chiari  ed  indelebili,  le
indicazioni previste dalle norme in materia.
    In  particolare  le confezioni realizzate con il sottovuoto o con
altri sistemi consentiti dalla legge, dovranno recare:
      a) gli estremi della I.G.P. «Agnello di Sardegna» ed il logo;
      b) la tipologia delle carni;
      c) la denominazione del taglio.
    All'Indicazione  geografica  protetta  e'  vietata  l'aggiunta di
qualsiasi  qualificazione  non  espressamente  prevista  dal presente
disciplinare  di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto,
selezionato, superiore, genuino.
    E'  tuttavia  consentito l'uso di menzioni geografiche aggiuntive
veritiere,  come  nomi  storico-geografici,  nomi  di comuni, tenute,
fattorie,   e   aziende,   con   riferimento   all'allevamento,  alla
macellazione  e  al condizionamento del prodotto, purche' non abbiano
significato  laudativo  e  non  siano  tali  da  trarre in inganno il
consumatore.  Dette  eventuali  menzioni  devono  essere riportate in
etichetta  in  dimensione  pari ad un terzo rispetto ai caratteri con
cui viene trascritta l'I.G.P.
    Il  logo  stilizza  un  agnellino  del quale viene evidenziata la
testa e una zampa. Il contorno esterno ha la forma della Sardegna. Il
carattere   tipografico   utilizzato  per  il  logotipo  «Agnello  di
Sardegna» e' il Block.
    La  cornice  del  marchio  stesso  e  dell'agnellino riportano il
Pantone 350 (cyan 63% - giallo 90% - nero 63%); lo sfondo del marchio
riporta il Pantone 5763 (cyan 14% - giallo 54% - nero 50%).

                ---->  Vedere logo a pag. 30   <----

                               Art. 9.

                         Prova dell'origine

    Ogni  fase  del processo produttivo viene monitorata documentando
per  ognuna  gli  input  e  gli  output. In questo modo, e attraverso
l'iscrizione   in   appositi  elenchi,  gestiti  dalla  struttura  di
controllo,   degli  allevatori,  macellatori  e  dei  condizionatori,
nonche'  attraverso  la  dichiarazione  tempestiva  alla struttura di
controllo del numero di pecore nate, allevate, macellate e sezionate,
e'  garantita  la  tracciabilita'  del  prodotto.  Tutte  le persone,
fisiche   o   giuridiche,   iscritte   nei   relativi  elenchi,  sono
assoggettate  al  controllo  da  parte  della struttura di controllo,
secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo
piano di controllo.