IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
  Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Visto  l'art.  32 della legge 23 gennaio 1978, n. 833, e successive
modifiche;
  Vista  la  legge 2 giugno 1988, n. 218, ed in particolare l'art. 2,
commi 2 e 5;
  Visto il regolamento 20 luglio 1988, n. 298, e successive modifiche
ed integrazioni;
  Vista  la  direttiva  2005/94/CE,  relativa a misure comunitarie di
lotta contro l'influenza aviaria, che abroga la direttiva 92/40/CEE;
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  regolamento  (CE)  853 del 29 aprile 2004 del Parlamento
europeo  e  del Consiglio, che stabilisce norme specifiche in materia
di igiene per gli alimenti di origine animale;
  Vista  la  decisione comunitaria 2005/464/CE, che prevede l'obbligo
per  tutti  gli  Stati  membri di predisporre indagini sull'influenza
aviaria nel pollame e nei volatili selvatici;
  Viste  le  raccomandazioni  del  Comitato  scientifico della Unione
europea del 25 agosto 2005;
  Vista   l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  26 agosto  2005,
concernente:  «Misure  di  polizia veterinaria in materia di malattie
infettive   e   diffusive  dei  volatili  da  cortile»  e  successive
modifiche;
  Visto  il  decreto  legislativo  16 marzo  2006,  n.  158, recante:
«Attuazione  della  direttiva  2003/74/CE,  concernente il divieto di
utilizzazione  di talune sostanze ad azione ormonica, tireo statica e
delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali»;
  Considerato  quanto  riportato  nei  documenti  della  World Health
Organization:  «Avian  influenza:  assessing  the  pandemic  threat»,
dell'anno  2005,  e:  «Questions  and  answers  on  avian influenza»,
dell'anno  2006,  nonche'  nel report dell'EFSA: «Food as a possibile
source  of  infection  with highly pathogenic avian influenza viruses
for   humans   and   other   mammals»,   pubblicato  nell'anno  2006,
relativamente   ai   rischi   di   contagio   per  l'uomo  attraverso
l'assunzione  di  carni  crude  e  prodotti  a  base  di  carne cruda
provenienti  da  pollame  infetto  da  virus dell'influenza aviaria e
tenuto  conto che a livello internazionale la malattia dell'influenza
aviaria  e'  ancora  diffusa  e  che,  quindi,  si  rende  necessario
mantenere elevato il sistema di controllo e di tracciabilita';
  Considerate  le  procedure  di  infrazione n. 2005/4897 e 2005/5073
avviate  dalla  Commissione  europea  nei  confronti della Repubblica
italiana, ai sensi dell'art. 228 del trattato CE;
  Ritenuto di potere accogliere soltanto parzialmente le osservazioni
formulate  della  Commissione  europea  con  le  citate  procedure di
infrazione;
  Ravvisata  la  necessita' di dover confermare, per le carni fresche
disciplinate  dalla  predetta ordinanza del 26 agosto 2005, le misure
sanitarie  attinenti  l'etichettatura  di  origine ivi previste, allo
scopo di assicurare alle autorita' ed ai servizi addetti ai controlli
e  alla  vigilanza, nonche' agli operatori del settore alimentare, di
rintracciare  con  immediatezza e la massima tempestivita' i prodotti
che  presentano  un  rischio  per la salute in ogni fase del processo
produttivo;

                               Ordina:

                               Art. 1.

Modifiche  all'ordinanza  del  Ministro della salute 26 agosto 2005 e
                successive modifiche ed integrazioni

  1.  All'ordinanza  del  Ministro  della  salute 26 agosto 2005 sono
apportate le seguenti modifiche:
    a) l'art. 3 e' sostituito dal seguente:

                              «Art. 3.


                      Informazioni obbligatorie

  1. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli 4 e 5, si
applicano  alle  carni  di pollame, alle carni di selvaggina da penna
oggetto  di  attivita' venatoria, alla selvaggina da penna allevata e
ai  ratiti  di  cui  all'Allegato I del regolamento (CE) 853/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.
  2.  Ai  fini  della profilassi delle malattie infettive e diffusive
delle  specie avicole, anche a carattere zoonosico, gli operatori del
settore  alimentare  che  trattano  carni avicole devono riportare in
etichetta le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5.
  3.  L'obbligo  di riportare in etichetta le indicazioni di cui agli
articoli 4  e 5 deve essere assolto dal produttore nazionale di carni
avicole  e  dal  primo  destinatario  nazionale  delle  stesse quando
provengono  da  Paesi  comunitari  e  terzi;  tali soggetti vi devono
provvedere  in  qualsiasi momento precedente alla loro esposizione al
pubblico  ai  fini  della vendita, o cessione ad altro titolo, e alla
loro   distribuzione   sia   al   dettaglio  che  agli  esercizi  che
somministrano tali alimenti.
  4.  Per  i fini di cui al comma 3, il produttore nazionale di carni
avicole  e,  nel  caso  di  merci  introdotte in provenienza da Paesi
comunitari  e terzi, il primo destinatario nazionale delle stesse che
non  hanno  provveduto  direttamente  all'obbligo  di  etichettatura,
devono  indicare, su richiesta degli organi di vigilanza, il soggetto
a  cui  hanno demandato tale adempimento, al quale devono fornire per
iscritto le informazioni stabilite agli articoli 4 e 5.
  5.   I   soggetti   che   aderiscono  all'etichettatura  volontaria
effettuata  ai  sensi  del  decreto  ministeriale  29 luglio 2004 del
Ministro  delle  politiche  agricole e forestali, citato in premessa,
possono  assolvere  all'obbligo di etichettatura delle carni avicole,
integrando  solo  quelle  informazioni  dell'art.  4  della  presente
ordinanza che non vi compaiono.»;
    b) all'art. 5, comma 3, la lettera b) e' soppressa;
    c) gli articoli 6 e 7 sono abrogati;
    d) all'art.  8,  secondo rigo, le parole «di cui agli articoli 3,
4, 5, 6 sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 3, 4, e
5».