Art. 2. Disposizioni transitorie 1. Per le preparazioni e i prodotti a base di carne, gli operatori del settore alimentare possono continuare ad utilizzare, fino al completo smaltimento delle scorte e comunque non oltre il 30 giugno 2008, i materiali di confezionamento, di imballaggio e di etichettatura in loro possesso, conformi alla previgente normativa.