Art. 2.
  Le  offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1
del  presente  decreto,  dovranno  pervenire,  con l'osservanza delle
modalita'  indicate  negli  articoli 9  e  10  del citato decreto del
24 aprile 2007, entro le ore 11 del giorno 28 dicembre 2007.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle
offerte,  verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui  agli  articoli 11,  12  e  13 del medesimo decreto del 24 aprile
2007.
  Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.