Art. 10.

                         Esercizio teatrale

  1. Puo' essere concesso un contributo a soggetti privati gestori di
sale  teatrali  con  riferimento  ai costi della gestione della sala,
della  pubblicita'  e  della  promozione del pubblico in presenza dei
seguenti requisiti:
    a) possesso delle prescritte autorizzazioni;
    b)  programmazione di almeno venti giornate di spettacolo annuali
integralmente  riservate  alla danza nei periodi intercorrenti tra il
1° gennaio  ed  il  30 aprile  e/o il 1° ottobre ed il 31 dicembre di
ogni anno.