Art. 10. Esercizio teatrale 1. Puo' essere concesso un contributo a soggetti privati gestori di sale teatrali con riferimento ai costi della gestione della sala, della pubblicita' e della promozione del pubblico in presenza dei seguenti requisiti: a) possesso delle prescritte autorizzazioni; b) programmazione di almeno venti giornate di spettacolo annuali integralmente riservate alla danza nei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio ed il 30 aprile e/o il 1° ottobre ed il 31 dicembre di ogni anno.