Art. 11.

                    Accademia nazionale di danza

  1. L'Accademia nazionale di danza puo' ricevere un contributo sulla
base  di  un programma di attivita', deliberato dai competenti organi
statutari,  che  comprenda  progetti  volti  a  favorire  gli  scambi
internazionali  e  la diffusione della cultura della danza, anche con
il  supporto delle nuove tecnologie, ovvero orientati alla formazione
professionale,  in  collaborazione  con  organismi  stranieri, o alla
documentazione e conservazione della memoria dell'arte coreutica.
  2.  Alla  fondazione  «Opera  nazionale dell'Accademia nazionale di
danza»,  riconosciuta  con  decreto  del  Presidente della Repubblica
14 gennaio  1963,  n.  925, puo' essere concesso un contributo per il
sostegno di iniziative anche produttive, realizzate direttamente, con
la prevalente utilizzazione degli allievi dell'Accademia nazionale di
danza,  ovvero  in  collaborazione  con  altri  soggetti operanti nei
settori della musica, del teatro e della danza.