Art. 11. Accademia nazionale di danza 1. L'Accademia nazionale di danza puo' ricevere un contributo sulla base di un programma di attivita', deliberato dai competenti organi statutari, che comprenda progetti volti a favorire gli scambi internazionali e la diffusione della cultura della danza, anche con il supporto delle nuove tecnologie, ovvero orientati alla formazione professionale, in collaborazione con organismi stranieri, o alla documentazione e conservazione della memoria dell'arte coreutica. 2. Alla fondazione «Opera nazionale dell'Accademia nazionale di danza», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1963, n. 925, puo' essere concesso un contributo per il sostegno di iniziative anche produttive, realizzate direttamente, con la prevalente utilizzazione degli allievi dell'Accademia nazionale di danza, ovvero in collaborazione con altri soggetti operanti nei settori della musica, del teatro e della danza.