Art. 12. Promozione della danza e perfezionamento professionale 1. Puo' essere concesso un contributo, non cumulabile con le altre forme di contribuzione previste dal presente decreto, a soggetti pubblici e privati che realizzano progetti di: a) promozione, divulgazione e informazione nel campo della danza nonche' di valorizzazione della cultura della danza, con particolare riguardo al repertorio italiano contemporaneo. Tali progetti possono articolarsi in stages, seminari, convegni, mostre, attivita' di laboratorio, con particolare riguardo all'uso di nuove metodologie e alle interazioni con gli altri linguaggi dello spettacolo; b) perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi del settore della danza, con carattere istituzionale e continuativo, con esclusione di attivita' produttiva, in presenza di un corpo docente di accertata qualificazione professionale e di adeguati spazi attrezzati per l'attivita' didattica e della danza; c) promozione delle finalita' relative alla raccolta di documentazione ed informazioni, effettuazione di ricerche sulle attivita' di danza, realizzazione di forme di coordinamento organico e continuativo della produzione di danza e della sua distribuzione ed iniziative di carattere propedeutico e formativo, sostegno alle compagnie italiane di ricerca e di innovazione della danza contemporanea nonche' ai giovani coreografi nello sviluppo della loro progettualita' artistica, anche attraverso collegamenti con festival, rassegne e teatri, al fine di agevolarne l'inserimento nel mercato. Tali soggetti devono ricevere sovvenzioni da uno o piu' enti locali da almeno tre anni e devono aver ricevuto contributi statali per almeno tre anni negli ultimi sei.