Art. 12.

       Promozione della danza e perfezionamento professionale

  1. Puo'  essere concesso un contributo, non cumulabile con le altre
forme  di  contribuzione  previste  dal  presente decreto, a soggetti
pubblici e privati che realizzano progetti di:
    a)  promozione, divulgazione e informazione nel campo della danza
nonche'  di valorizzazione della cultura della danza, con particolare
riguardo  al repertorio italiano contemporaneo. Tali progetti possono
articolarsi  in  stages,  seminari,  convegni,  mostre,  attivita' di
laboratorio,  con particolare riguardo all'uso di nuove metodologie e
alle interazioni con gli altri linguaggi dello spettacolo;
    b)  perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed
amministrativi del settore della danza, con carattere istituzionale e
continuativo,  con esclusione di attivita' produttiva, in presenza di
un  corpo  docente  di  accertata  qualificazione  professionale e di
adeguati spazi attrezzati per l'attivita' didattica e della danza;
    c)   promozione   delle   finalita'  relative  alla  raccolta  di
documentazione  ed  informazioni,  effettuazione  di  ricerche  sulle
attivita'  di danza, realizzazione di forme di coordinamento organico
e continuativo della produzione di danza e della sua distribuzione ed
iniziative  di  carattere  propedeutico  e  formativo,  sostegno alle
compagnie   italiane   di   ricerca  e  di  innovazione  della  danza
contemporanea nonche' ai giovani coreografi nello sviluppo della loro
progettualita' artistica, anche attraverso collegamenti con festival,
rassegne  e  teatri, al fine di agevolarne l'inserimento nel mercato.
Tali  soggetti  devono ricevere sovvenzioni da uno o piu' enti locali
da  almeno  tre  anni  e  devono aver ricevuto contributi statali per
almeno tre anni negli ultimi sei.