Art. 13.

                         Rassegne e festival

  1. Puo'  essere concesso un contributo, non cumulabile con le altre
forme  di  contributo  previste  dal  presente  decreto,  a  soggetti
pubblici   o   privati,  organizzatori  di  rassegne  e  festival  di
particolare  rilievo  nazionale ed internazionale, che contribuiscono
alla  diffusione  ed  allo  sviluppo  della cultura della danza, alla
integrazione  della  danza  con  siti  storici  ed  archeologici e di
promozione del turismo culturale, e che comprendono una pluralita' di
spettacoli ospitati, prodotti o coprodotti nell'ambito di un coerente
progetto  culturale, realizzato in un arco di tempo limitato ed in un
medesimo  luogo.  I  festival  possono costituire momenti di incontro
privilegiato  tra diverse culture dello spettacolo dal vivo, anche in
forma  di creazioni multidisciplinari tendenti alla contaminazione di
piu' linguaggi espressivi.
  2.   Il  contributo  ha  carattere  integrativo  di  altri  apporti
finanziari,  in  misura  non superiore al centocinquanta per cento di
questi ultimi, ed e' concesso sulla base dei seguenti presupposti:
    a) sovvenzione di uno o piu' enti pubblici;
    b) direttore  artistico  di  prestigio  culturale  e di capacita'
professionale, in esclusiva rispetto ad altri festival;
    c) disponibilita' di una struttura tecnico-organiz-zativa;
    d) previsione  di  una  pluralita' di spettacoli dei quali almeno
uno presentato in prima nazionale;
    e) programmazione  di almeno otto rappresentazioni con prevalenza
di   spettacoli  di  soggetti  italiani  o  di  qualificati  soggetti
stranieri.