Art. 13. Rassegne e festival 1. Puo' essere concesso un contributo, non cumulabile con le altre forme di contributo previste dal presente decreto, a soggetti pubblici o privati, organizzatori di rassegne e festival di particolare rilievo nazionale ed internazionale, che contribuiscono alla diffusione ed allo sviluppo della cultura della danza, alla integrazione della danza con siti storici ed archeologici e di promozione del turismo culturale, e che comprendono una pluralita' di spettacoli ospitati, prodotti o coprodotti nell'ambito di un coerente progetto culturale, realizzato in un arco di tempo limitato ed in un medesimo luogo. I festival possono costituire momenti di incontro privilegiato tra diverse culture dello spettacolo dal vivo, anche in forma di creazioni multidisciplinari tendenti alla contaminazione di piu' linguaggi espressivi. 2. Il contributo ha carattere integrativo di altri apporti finanziari, in misura non superiore al centocinquanta per cento di questi ultimi, ed e' concesso sulla base dei seguenti presupposti: a) sovvenzione di uno o piu' enti pubblici; b) direttore artistico di prestigio culturale e di capacita' professionale, in esclusiva rispetto ad altri festival; c) disponibilita' di una struttura tecnico-organiz-zativa; d) previsione di una pluralita' di spettacoli dei quali almeno uno presentato in prima nazionale; e) programmazione di almeno otto rappresentazioni con prevalenza di spettacoli di soggetti italiani o di qualificati soggetti stranieri.