Art. 14.

                          Progetti speciali

  1. Puo'  essere  concesso  un  contributo, non cumulabile con altre
forme  di contribuzione previste dal presente decreto, ad iniziative,
anche   disposte   direttamente   dall'Amministrazione,  da  attuarsi
esclusivamente   nell'anno   cui   si   riferisce  la  richiesta,  di
valorizzazione  e  promozione  articolate  in  progetto  organico che
abbiano  finalita'  di  sperimentare  forme originali di divulgazione
della  danza, nonche' iniziative rivolte a particolari celebrazioni o
eventi.