Art. 14. Progetti speciali 1. Puo' essere concesso un contributo, non cumulabile con altre forme di contribuzione previste dal presente decreto, ad iniziative, anche disposte direttamente dall'Amministrazione, da attuarsi esclusivamente nell'anno cui si riferisce la richiesta, di valorizzazione e promozione articolate in progetto organico che abbiano finalita' di sperimentare forme originali di divulgazione della danza, nonche' iniziative rivolte a particolari celebrazioni o eventi.