Art. 15. Attivita' all'estero 1. Puo' essere concesso un contributo per le attivita' di danza da svolgersi all'estero, a condizione che queste consistano nella partecipazione a festival, rassegne, programmazioni di istituzioni o teatri stranieri, dimostrata da copie di contratti o da inviti del soggetto organizzatore, attestanti l'interesse e la partecipazione economica alla realizzazione dell'attivita' da parte del Paese ospitante.