Art. 15.

                        Attivita' all'estero

  1. Puo'  essere concesso un contributo per le attivita' di danza da
svolgersi  all'estero,  a  condizione  che  queste  consistano  nella
partecipazione  a festival, rassegne, programmazioni di istituzioni o
teatri  stranieri,  dimostrata  da copie di contratti o da inviti del
soggetto  organizzatore,  attestanti  l'interesse e la partecipazione
economica  alla  realizzazione  dell'attivita'  da  parte  del  Paese
ospitante.