Art. 16.

                         Disposizioni finali

  1.  Ai  sensi  della  vigente normativa, il direttore generale puo'
disporre  la  liquidazione,  in  ragione  del cinquanta per cento del
contributo  assegnato  nell'anno  precedente,  di  anticipazioni  sui
contributi  ancora  da  assegnarsi  a soggetti che abbiano presentato
regolare  domanda  ai  sensi  del  presente decreto e che siano stati
destinatari   del  contributo  per  almeno  tre  anni  e  ne  abbiano
regolarmente documentato l'attivita'. Con provvedimento del direttore
generale    possono    essere   stabilite   garanzie   in   relazione
all'anticipata liquidazione di cui al presente comma.
  2. Per il solo anno 2008:
    a) il  termine  perentorio  per la presentazione delle domande e'
fissato  al  trentesimo  giorno  successivo all'entrata in vigore del
presente decreto;
    b) non   possono   essere   presentate   eventuali  integrazioni,
specifiche o modifiche relative al progetto artistico presentato;
    c) il termine di cui all'art. 4, comma 7, e' di quindici giorni;
    d) il  parere  di  cui  all'art.  5,  comma 4,  deve pervenire in
formato  elettronico  entro  il  termine  perentorio di trenta giorni
dalla trasmissione delle domande ai sensi della lettera c).
  3. I  criteri  di valutazione di cui all'art. 5 hanno validita' per
l'anno  2008  in  attesa  della  definizione,  d'intesa  con gli enti
territoriali,   di  indicatori  di  qualita'  e  di  percentuali  per
l'attribuzione  dei fondi su base quantitativa e qualitativa. Qualora
tale  intesa  non  venga  raggiunta, il predetto articolo continua ad
applicarsi per gli anni successivi.