Art. 16. Disposizioni finali 1. Ai sensi della vigente normativa, il direttore generale puo' disporre la liquidazione, in ragione del cinquanta per cento del contributo assegnato nell'anno precedente, di anticipazioni sui contributi ancora da assegnarsi a soggetti che abbiano presentato regolare domanda ai sensi del presente decreto e che siano stati destinatari del contributo per almeno tre anni e ne abbiano regolarmente documentato l'attivita'. Con provvedimento del direttore generale possono essere stabilite garanzie in relazione all'anticipata liquidazione di cui al presente comma. 2. Per il solo anno 2008: a) il termine perentorio per la presentazione delle domande e' fissato al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto; b) non possono essere presentate eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico presentato; c) il termine di cui all'art. 4, comma 7, e' di quindici giorni; d) il parere di cui all'art. 5, comma 4, deve pervenire in formato elettronico entro il termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione delle domande ai sensi della lettera c). 3. I criteri di valutazione di cui all'art. 5 hanno validita' per l'anno 2008 in attesa della definizione, d'intesa con gli enti territoriali, di indicatori di qualita' e di percentuali per l'attribuzione dei fondi su base quantitativa e qualitativa. Qualora tale intesa non venga raggiunta, il predetto articolo continua ad applicarsi per gli anni successivi.