Art. 17.

                          Entrata in vigore

  1. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  2.  A  decorrere  dall'entrata  in vigore del presente decreto sono
abrogati:
    a) il  decreto  del  Ministro per i beni e le attivita' culturali
21 dicembre  2005,  recante  «Criteri  e  modalita' di erogazione dei
contributi  alle  attivita' di danza, a valere sul Fondo unico per lo
spettacolo  di  cui  alla  legge 30 marzo 1985, n. 163», salvo quanto
previsto ai commi 3 e 4 del presente articolo;
    b) la  circolare  del  Ministro  del  turismo  e dello spettacolo
11 agosto 1989, n. 4, recante «Promozione all'estero dello spettacolo
italiano» relativamente alle disposizioni riguardanti la danza.
  3. I requisiti di cui all'art. 8 e all'art. 10, comma 1, lettera b)
entrano  in  vigore  nell'anno  2009.  Per  l'anno 2008 continuano ad
applicarsi i requisiti previsti dalle corrispondenti disposizioni del
decreto ministeriale 21 dicembre 2005.
  4.  I  requisiti  di cui all'art. 9, comma 2, lettera a) entrano in
vigore nell'anno 2009, ad eccezione del minimo di giornate recitative
da  effettuarsi  da  organismi di nazionalita' italiana, che entra in
vigore nel 2008. Per l'anno 2008 continuano ad applicarsi i requisiti
previsti  dalle  corrispondenti disposizioni del decreto ministeriale
21 dicembre 2005.
    Roma, 8 novembre 2007

                                                 Il Ministro: Rutelli

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 71