Art. 17. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 21 dicembre 2005, recante «Criteri e modalita' di erogazione dei contributi alle attivita' di danza, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 marzo 1985, n. 163», salvo quanto previsto ai commi 3 e 4 del presente articolo; b) la circolare del Ministro del turismo e dello spettacolo 11 agosto 1989, n. 4, recante «Promozione all'estero dello spettacolo italiano» relativamente alle disposizioni riguardanti la danza. 3. I requisiti di cui all'art. 8 e all'art. 10, comma 1, lettera b) entrano in vigore nell'anno 2009. Per l'anno 2008 continuano ad applicarsi i requisiti previsti dalle corrispondenti disposizioni del decreto ministeriale 21 dicembre 2005. 4. I requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera a) entrano in vigore nell'anno 2009, ad eccezione del minimo di giornate recitative da effettuarsi da organismi di nazionalita' italiana, che entra in vigore nel 2008. Per l'anno 2008 continuano ad applicarsi i requisiti previsti dalle corrispondenti disposizioni del decreto ministeriale 21 dicembre 2005. Roma, 8 novembre 2007 Il Ministro: Rutelli Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 71