Art. 2. Intervento finanziario per le attivita' di danza 1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, attraverso la direzione generale per lo spettacolo dal vivo, di seguito definito «Amministrazione», eroga contributi ai soggetti che svolgono attivita' di danza ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800, in base agli stanziamenti destinati alle attivita' di danza dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito «Fondo», di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. 2. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, le attivita' di danza considerate sono quelle relative alla produzione in Italia ed all'estero, alla distribuzione, all'esercizio, alla promozione, alle rassegne ed ai festival. 3. Gli obiettivi che il Ministero intende perseguire con il presente decreto sono i seguenti: a) favorire la qualita' artistica e il costante rinnovamento dell'offerta della danza italiana, promuovendo l'innovazione nella programmazione anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, sostenendo vari linguaggi coreutici, propri di ambiti e culture diverse, con particolare riferimento alla contemporaneita'; b) consentire ad un pubblico sempre piu' ampio di accedere alla cultura coreutica, anche attraverso specifiche iniziative di formazione, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite; c) favorire il riequilibrio territoriale fra le regioni e le province autonome con interventi perequativi da definire in sede di Conferenza unificata; d) promuovere nella produzione coreutica la qualita', l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, favorendo il ricambio generazionale anche attraverso le residenze; e) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo; f) promuovere la conservazione, il recupero e la valorizzazione del repertorio classico della danza; g) sostenere la formazione e tutelare le professionalita' in campo artistico, tecnico e organizzativo; h) incentivare la distribuzione e la diffusione della danza; i) sostenere la promozione internazionale della danza italiana, in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalita' con qualificati organismi nazionali ed esteri. 4. Il direttore generale per lo spettacolo dal vivo, di seguito definito «direttore generale», con proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dalle leggi finanziaria e di bilancio, sentita la Commissione consultiva per la danza di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, di seguito definita «Commissione», ed acquisito il parere della Conferenza delle regioni, dell'Unione delle province italiane e dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta da parte del direttore medesimo, trascorsi i quali il decreto puo' comunque essere adottato, stabilisce, in armonia con il totale dei contributi assegnati nell'anno precedente e con l'entita' delle domande complessivamente presentate, la quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori della danza, dei soggetti e dei progetti di cui ai seguenti articoli.