Art. 2.

          Intervento finanziario per le attivita' di danza

  1. Il  Ministero per i beni e le attivita' culturali, attraverso la
direzione  generale  per  lo spettacolo dal vivo, di seguito definito
«Amministrazione»,   eroga   contributi   ai  soggetti  che  svolgono
attivita'  di  danza  ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800, in
base  agli  stanziamenti  destinati alle attivita' di danza dal Fondo
unico  per  lo  spettacolo,  di seguito definito «Fondo», di cui alla
legge 30 aprile 1985, n. 163.
  2. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, le attivita' di
danza  considerate  sono quelle relative alla produzione in Italia ed
all'estero,  alla distribuzione, all'esercizio, alla promozione, alle
rassegne ed ai festival.
  3.  Gli  obiettivi  che  il  Ministero  intende  perseguire  con il
presente decreto sono i seguenti:
    a)  favorire  la  qualita'  artistica  e il costante rinnovamento
dell'offerta  della  danza  italiana, promuovendo l'innovazione nella
programmazione  anche  attraverso  l'utilizzo  di  nuove  tecnologie,
sostenendo  vari  linguaggi  coreutici,  propri  di  ambiti e culture
diverse, con particolare riferimento alla contemporaneita';
    b)  consentire  ad un pubblico sempre piu' ampio di accedere alla
cultura   coreutica,   anche   attraverso  specifiche  iniziative  di
formazione,  con  particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle
categorie meno favorite;
    c)  favorire  il  riequilibrio  territoriale  fra le regioni e le
province  autonome  con interventi perequativi da definire in sede di
Conferenza unificata;
    d)   promuovere   nella   produzione   coreutica   la   qualita',
l'innovazione,  la  ricerca,  la  sperimentazione di nuove tecniche e
nuovi  stili, favorendo il ricambio generazionale anche attraverso le
residenze;
    e)  agevolare  la  committenza di nuove opere e la valorizzazione
del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;
    f)  promuovere  la conservazione, il recupero e la valorizzazione
del repertorio classico della danza;
    g)  sostenere  la  formazione  e  tutelare le professionalita' in
campo artistico, tecnico e organizzativo;
    h) incentivare la distribuzione e la diffusione della danza;
    i)  sostenere  la promozione internazionale della danza italiana,
in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione
e  di  scambio  di ospitalita' con qualificati organismi nazionali ed
esteri.
  4.  Il  direttore  generale  per lo spettacolo dal vivo, di seguito
definito  «direttore  generale», con proprio decreto, tenuto conto di
quanto  previsto  dalle  leggi  finanziaria e di bilancio, sentita la
Commissione consultiva per la danza di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  14 maggio  2007,  n.  89,  di  seguito
definita «Commissione», ed acquisito il parere della Conferenza delle
regioni,  dell'Unione  delle  province  italiane  e dell'Associazione
nazionale  dei  comuni d'Italia, che si esprimono entro trenta giorni
dalla richiesta da parte del direttore medesimo, trascorsi i quali il
decreto  puo' comunque essere adottato, stabilisce, in armonia con il
totale  dei contributi assegnati nell'anno precedente e con l'entita'
delle  domande complessivamente presentate, la quota delle risorse da
assegnare  a  ciascuno  dei  settori  della danza, dei soggetti e dei
progetti di cui ai seguenti articoli.