Art. 3. Criteri generali di determinazione della base quantitativa e di attribuzione del contributo 1. Il contributo e' determinato sulla base delle voci di costo previste nel preventivo finanziario riconosciute ammissibili nelle percentuali e nei massimali stabiliti con le modalita' di cui al successivo comma 4, nonche' sulla base della valutazione qualitativa del progetto artistico di cui all'art. 5. 2. Il contributo non puo' comunque eccedere il pareggio tra entrate ed uscite dei preventivi e consuntivi del soggetto beneficiario. 3. Sono considerati ai fini della determinazione della base quantitativa i seguenti costi: a) per l'attivita' di produzione, quelli concernenti gli oneri previdenziali ed assistenziali che complessivamente l'organismo della danza o soggetti terzi impiegati prevedono di versare, presso qualsiasi ente pubblico competente, calcolati sulle retribuzioni o i compensi corrisposti al personale comunque utilizzato; b) per i soggetti della distribuzione, quelli concernenti le compagnie di danza ospitate, con riferimento ai compensi corrisposti, nonche' quelli concernenti la promozione, la pubblicita', la gestione delle sale e l'attrezzatura tecnica necessaria agli allestimenti; c) per l'esercizio teatrale, quelli concernenti la gestione della sala, la promozione del pubblico e la pubblicita'; d) per l'attivita' di promozione e per gli enti di promozione, quelli concernenti le spese artistiche, con esclusione delle spese generali; e) per i corsi di perfezionamento professionale, quelli concernenti i compensi per i docenti e quelli concernenti le spese organizzative, con esclusione delle spese generali; f) per le rassegne ed i festival, quelli concernenti gli oneri previdenziali ed assistenziali come specificato nella lettera a) del presente comma, nonche' quelli concernenti l'ospitalita' con riferimento ai compensi corrisposti alle compagnie, la promozione, la pubblicita' e l'attrezzatura tecnica necessaria agli allestimenti; g) per i progetti speciali, quelli artistici ed organizzativi; h) per le attivita' all'estero, quelli concernenti i viaggi ed i trasporti. 4. Il direttore generale stabilisce annualmente le percentuali ed i massimali economici delle voci di costo di cui al comma 3, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'entita' delle domande complessivamente presentate, sentito il parere della competente sezione della Consulta per lo spettacolo di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89. 5. Nella valutazione dei programmi di attivita', si considerano le coproduzioni con apporti artistici e finanziari, sia tra soggetti nazionali sia con Paesi appartenenti all'Unione europea. Le recite realizzate sono valutate nei limiti dei rispettivi apporti ai costi di produzione. La coproduzione deve risultare da un formale accordo fra i soggetti produttori, con la chiara indicazione dei rispettivi apporti finanziari. 6. Il contributo e' corrisposto per le rappresentazioni alle quali chiunque puo' accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso, per ogni singola rappresentazione. E' ammesso l'ingresso gratuito per le rappresentazioni svolte in edifici scolastici o presso luoghi di interesse storico-artistico entro il limite del dieci per cento dell'intera attivita', con esclusione di quelle svolte presso le fondazioni liriche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e presso i teatri di tradizione di cui all'art. 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, gia' considerate ai fini delle sovvenzioni statali in favore di tali soggetti. 7. L'Amministrazione, sentita la Commissione, puo' attribuire il contributo a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o l'oggetto della domanda possano essere diversamente classificati, nell'ambito delle attivita' considerate dal presente decreto.