Art. 3.

Criteri  generali  di  determinazione  della  base  quantitativa e di
                     attribuzione del contributo

  1. Il  contributo  e'  determinato  sulla  base delle voci di costo
previste  nel  preventivo  finanziario riconosciute ammissibili nelle
percentuali  e  nei  massimali  stabiliti  con le modalita' di cui al
successivo  comma 4, nonche' sulla base della valutazione qualitativa
del progetto artistico di cui all'art. 5.
  2. Il contributo non puo' comunque eccedere il pareggio tra entrate
ed uscite dei preventivi e consuntivi del soggetto beneficiario.
  3.  Sono  considerati  ai  fini  della  determinazione  della  base
quantitativa i seguenti costi:
    a) per  l'attivita'  di  produzione, quelli concernenti gli oneri
previdenziali ed assistenziali che complessivamente l'organismo della
danza  o  soggetti  terzi  impiegati  prevedono  di  versare,  presso
qualsiasi  ente pubblico competente, calcolati sulle retribuzioni o i
compensi corrisposti al personale comunque utilizzato;
    b) per  i  soggetti  della  distribuzione,  quelli concernenti le
compagnie di danza ospitate, con riferimento ai compensi corrisposti,
nonche' quelli concernenti la promozione, la pubblicita', la gestione
delle sale e l'attrezzatura tecnica necessaria agli allestimenti;
    c) per l'esercizio teatrale, quelli concernenti la gestione della
sala, la promozione del pubblico e la pubblicita';
    d) per  l'attivita'  di  promozione e per gli enti di promozione,
quelli  concernenti  le  spese artistiche, con esclusione delle spese
generali;
    e) per   i   corsi   di   perfezionamento  professionale,  quelli
concernenti  i  compensi  per i docenti e quelli concernenti le spese
organizzative, con esclusione delle spese generali;
    f) per  le  rassegne  ed i festival, quelli concernenti gli oneri
previdenziali  ed assistenziali come specificato nella lettera a) del
presente   comma,   nonche'   quelli  concernenti  l'ospitalita'  con
riferimento ai compensi corrisposti alle compagnie, la promozione, la
pubblicita' e l'attrezzatura tecnica necessaria agli allestimenti;
    g) per i progetti speciali, quelli artistici ed organizzativi;
    h) per  le attivita' all'estero, quelli concernenti i viaggi ed i
trasporti.
  4. Il direttore generale stabilisce annualmente le percentuali ed i
massimali  economici  delle  voci  di costo di cui al comma 3, tenuto
conto   delle   risorse  disponibili  e  dell'entita'  delle  domande
complessivamente  presentate,  sentito  il  parere  della  competente
sezione  della  Consulta  per  lo  spettacolo  di  cui all'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89.
  5.  Nella valutazione dei programmi di attivita', si considerano le
coproduzioni  con  apporti  artistici  e finanziari, sia tra soggetti
nazionali  sia  con  Paesi appartenenti all'Unione europea. Le recite
realizzate  sono  valutate nei limiti dei rispettivi apporti ai costi
di  produzione.  La coproduzione deve risultare da un formale accordo
fra  i  soggetti produttori, con la chiara indicazione dei rispettivi
apporti finanziari.
  6.  Il contributo e' corrisposto per le rappresentazioni alle quali
chiunque  puo'  accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso, per
ogni  singola rappresentazione. E' ammesso l'ingresso gratuito per le
rappresentazioni  svolte  in  edifici  scolastici  o presso luoghi di
interesse  storico-artistico  entro  il  limite  del  dieci per cento
dell'intera  attivita',  con  esclusione  di  quelle svolte presso le
fondazioni  liriche  di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
367,  e  presso i teatri di tradizione di cui all'art. 28 della legge
14 agosto  1967,  n.  800, gia' considerate ai fini delle sovvenzioni
statali in favore di tali soggetti.
  7.  L'Amministrazione,  sentita  la Commissione, puo' attribuire il
contributo   a   titolo  diverso  da  quello  richiesto,  qualora  le
caratteristiche  soggettive del richiedente o l'oggetto della domanda
possano essere diversamente classificati, nell'ambito delle attivita'
considerate dal presente decreto.