Art. 5. Valutazione qualitativa 1. La valutazione qualitativa e' determinata dalla Commissione. 2. La Commissione tiene conto: a) della qualita' artistica dei progetti; b) del parere espresso dalle regioni sul ruolo, la coerenza e l'efficacia dei progetti medesimi con riferimento alle linee di programmazione regionale in materia. 3. Ai fini della valutazione artistica, la Commissione tiene conto della corrispondenza dei progetti agli obiettivi di cui all'art. 2, comma 3, e dei seguenti elementi, rendendo preventivamente pubblici i parametri ad essi attribuiti: a) direzione artistica; b) stabilita' pluriennale e regolarita' gestionale-amministrativa dell'organismo, nonche' continuita' del nucleo artistico; c) qualificazione professionale e rilievo artistico dei coreografi impiegati; d) spazio riservato al repertorio contemporaneo, con particolare riferimento a quello italiano e di Paesi dell'Unione europea; e) committenza di nuove opere o effettuazione di lavori in prima rappresentazione assoluta in Italia; f) rappresentazione di opere di autori viventi; g) esecuzione dal vivo della parte musicale; h) rappresentazioni presso fondazioni liriche o teatri di tradizione; i) creazione di rapporti con le scuole e le universita', attuando momenti di informazione e preparazione all'evento idonei a favorire l'accrescimento della cultura della danza; l) adeguatezza del numero di prove programmate; m) impiego di giovani di eta' compresa tra i diciotto ed i trenta anni; n) partecipazione a festival e a rassegne di rilevanza nazionale o internazionale; o) realizzazione di iniziative di promozione del turismo culturale; p) partecipazione a progetti interdisciplinari realizzati anche con soggetti operanti in altri settori dell'arte e della cultura. 4. Il parere di cui al comma 2, lettera b), viene espresso dalla regione in cui si svolge l'attivita' prevalente del soggetto richiedente. In caso di mancata indicazione o di indicazione plurima, in sede di presentazione della domanda, il parere viene espresso dalla regione in cui il richiedente ha la propria sede legale. Il predetto parere deve pervenire alla direzione generale in formato elettronico entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il contributo. 5. La Commissione, relativamente agli anni precedenti quello per il quale e' richiesto il contributo, esegnatamente all'ultimo triennio, tiene in particolare considerazione i seguenti elementi: a) l'andamento del numero degli spettatori paganti, nonche' dei relativi incassi, con riferimento al contesto socio-economico del territorio; b) la capacita' imprenditoriale di reperire risorse da parte di soggetti e istituzioni private e/o di enti territoriali. 6. Per l'attivita' degli organismi di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, la Commissione tiene in particolare conto dell'apertura di nuovi spazi teatrali, dell'uso di siti storici ed archeologici per promuovere l'integrazione delle attivita' di danza con i flussi turistici, e di ogni altra iniziativa tesa a favorire la crescita della domanda di spettacoli di danza. 7. Per l'attivita' all'estero, la Commissione, accertata la validita' artistica dell'iniziativa e la sua idoneita' a rappresentare la cultura italiana nel mondo, tiene altresi' conto: a) dell'apporto finanziario del Paese ospitante; b) della localita' e della sede presso cui si svolge la manifestazione e della sua rilevanza nella vita culturale e artistica del Paese ospitante nonche' dell'istituzione ospitante; c) della previsione di opere e lavori di autore italiano. L'entita' del contributo non puo' superare le spese di viaggio e trasporto esposte nel preventivo, fermo restando il limite del pareggio tra entrate ed uscite del preventivo. 8. Una valutazione qualitativa favorevole conferma, aumenta fino a tre volte ovvero diminuisce l'ammontare della base quantitativa, fermo restando il limite del pareggio tra entrate ed uscite del preventivo.