Art. 5.

                       Valutazione qualitativa

  1. La valutazione qualitativa e' determinata dalla Commissione.
  2. La Commissione tiene conto:
    a) della qualita' artistica dei progetti;
    b) del  parere  espresso  dalle  regioni sul ruolo, la coerenza e
l'efficacia  dei  progetti  medesimi  con  riferimento  alle linee di
programmazione regionale in materia.
  3.  Ai fini della valutazione artistica, la Commissione tiene conto
della  corrispondenza  dei progetti agli obiettivi di cui all'art. 2,
comma 3, e dei seguenti elementi, rendendo preventivamente pubblici i
parametri ad essi attribuiti:
    a) direzione artistica;
    b) stabilita' pluriennale e regolarita' gestionale-amministrativa
dell'organismo, nonche' continuita' del nucleo artistico;
    c) qualificazione   professionale   e   rilievo   artistico   dei
coreografi impiegati;
    d) spazio  riservato al repertorio contemporaneo, con particolare
riferimento a quello italiano e di Paesi dell'Unione europea;
    e) committenza  di nuove opere o effettuazione di lavori in prima
rappresentazione assoluta in Italia;
    f) rappresentazione di opere di autori viventi;
    g) esecuzione dal vivo della parte musicale;
    h) rappresentazioni   presso   fondazioni  liriche  o  teatri  di
tradizione;
    i) creazione di rapporti con le scuole e le universita', attuando
momenti  di  informazione e preparazione all'evento idonei a favorire
l'accrescimento della cultura della danza;
    l) adeguatezza del numero di prove programmate;
    m) impiego di giovani di eta' compresa tra i diciotto ed i trenta
anni;
    n) partecipazione  a festival e a rassegne di rilevanza nazionale
o internazionale;
    o) realizzazione   di   iniziative   di  promozione  del  turismo
culturale;
    p) partecipazione  a  progetti interdisciplinari realizzati anche
con soggetti operanti in altri settori dell'arte e della cultura.
  4.  Il  parere  di cui al comma 2, lettera b), viene espresso dalla
regione   in  cui  si  svolge  l'attivita'  prevalente  del  soggetto
richiedente. In caso di mancata indicazione o di indicazione plurima,
in  sede  di  presentazione  della  domanda, il parere viene espresso
dalla  regione  in  cui  il richiedente ha la propria sede legale. Il
predetto  parere  deve  pervenire  alla direzione generale in formato
elettronico  entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno cui
si riferisce il contributo.
  5. La Commissione, relativamente agli anni precedenti quello per il
quale  e' richiesto il contributo, esegnatamente all'ultimo triennio,
tiene in particolare considerazione i seguenti elementi:
    a) l'andamento  del  numero degli spettatori paganti, nonche' dei
relativi  incassi,  con  riferimento  al contesto socio-economico del
territorio;
    b) la  capacita'  imprenditoriale di reperire risorse da parte di
soggetti e istituzioni private e/o di enti territoriali.
  6.  Per  l'attivita' degli organismi di distribuzione, promozione e
formazione  del  pubblico,  la Commissione tiene in particolare conto
dell'apertura  di  nuovi  spazi teatrali, dell'uso di siti storici ed
archeologici  per  promuovere l'integrazione delle attivita' di danza
con i flussi turistici, e di ogni altra iniziativa tesa a favorire la
crescita della domanda di spettacoli di danza.
  7.   Per  l'attivita'  all'estero,  la  Commissione,  accertata  la
validita'   artistica   dell'iniziativa   e   la   sua   idoneita'  a
rappresentare la cultura italiana nel mondo, tiene altresi' conto:
    a) dell'apporto finanziario del Paese ospitante;
    b) della   localita'  e  della  sede  presso  cui  si  svolge  la
manifestazione e della sua rilevanza nella vita culturale e artistica
del Paese ospitante nonche' dell'istituzione ospitante;
    c) della previsione di opere e lavori di autore italiano.
  L'entita'  del  contributo  non puo' superare le spese di viaggio e
trasporto  esposte  nel  preventivo,  fermo  restando  il  limite del
pareggio tra entrate ed uscite del preventivo.
  8.  Una valutazione qualitativa favorevole conferma, aumenta fino a
tre  volte  ovvero  diminuisce  l'ammontare  della base quantitativa,
fermo  restando  il  limite  del  pareggio  tra entrate ed uscite del
preventivo.