Art. 6.

                Erogazione del contributo. Controlli

  1. Nel   caso   di  progetti  artistici  di  particolare  rilevanza
finanziaria,  l'Amministrazione  puo'  prendere in considerazione una
parte  dei  costi  ammissibili,  concedendo  la facolta' di ridurre i
costi  dell'attivita',  fermi  restando  i  minimi  previsti per ogni
singolo settore. Resta fermo l'obbligo di presentare il consuntivo in
ordine  a tutta l'attivita' svolta, ai sensi del comma 3 del presente
articolo.
  2.   L'Amministrazione   eroga   acconti  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni di legge.
  3.  Ai  fini  dell'erogazione del saldo, i soggetti beneficiari del
contributo   devono  presentare  una  dichiarazione  ai  sensi  degli
articoli 46   e  47  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre  2000,  n.  445,  redatta  su  appositi  modelli  on-line
predisposti  dal-l'Amministrazione,  con cui viene autocertificata la
corrispondenza  dei  dati  indicati  con  quelli di bilancio, e nella
quale sono riportati:
    a) rendiconto finanziario relativo all'attivita' svolta;
    b) dettagliata relazione artistica relativa all'attivita' svolta;
    c) numero delle giornate recitative, delle recite, delle giornate
lavorative e degli scritturati;
    d) incassi delle recite effettuate;
    e) numero delle prove per ciascuno spettacolo;
    f) numero delle regioni e piazze visitate;
    g) personale stabilmente impiegato;
    h)  versamento  dei  contributi  previdenziali  ed  assistenziali
relativi all'attivita' sovvenzionata.
  4. Per le attivita' all'estero, devono essere altresi' trasmesse la
dichiarazione  dell'autorita' diplomatica competente o degli istituti
italiani di cultura all'estero attestante il periodo di effettuazione
dell'attivita'  e  il numero delle manifestazioni effettuate, nonche'
le fatture quietanzate relative alle spese di viaggio e trasporto e/o
i  singoli  biglietti,  e l'elenco dei partecipanti. Qualora le spese
ammissibili  siano  documentate  in  misura  inferiore  al contributo
concesso, lo stesso viene ridotto.
  5.  L'erogazione  del contributo e' subordinata alla corrispondenza
con  quanto  previsto  dalle leggi finanziaria e di bilancio. Qualora
provvedimenti  finanziari  o  di  spesa  successivi  all'adozione del
decreto di cui al all'art. 2, comma 2 determinino una consistenza del
Fondo  inferiore,  il  direttore generale provvede alla proporzionale
riduzione  delle  risorse ripartite e conseguentemente dei contributi
assegnati.
  6.     L'Amministrazione     puo'     procedere     a     verifiche
amministrativo-contabili,  anche  a campione, al fine di accertare la
regolarita'  dei  bilanci  e  degli altri atti relativi all'attivita'
sovvenzionata,   a  tal  fine  accedendo  anche  alla  documentazione
conservata  presso  il  soggetto  beneficiario  e  condizionando, ove
opportuno,  l'erogazione  dell'intero  contributo,  o  di parte dello
stesso, all'esito della verifica.
  7.  Ad  eccezione di casi di errore materiale dell'Amministrazione,
non  sono ammissibili riesami dei provvedimenti di determinazione dei
contributi  o  l'assegnazione  di  interventi  integrativi  anche  in
presenza di maggiori costi per l'attivita' svolta.
  8.  L'importo  del contributo e' proporzionalmente diminuito quando
l'attivita'  svolta  e'  ridotta  in misura superiore al quindici per
cento rispetto a quella valutata in sede di assegnazione.
  9.  La  variazione di elementi artistici sostanziali del programma,
rispetto  a  quelli indicati nel progetto inizialmente presentato, va
previamente comunicata e motivata all'Amministrazione, che provvede a
sottoporre  nuovamente,  per  tale  solo  aspetto,  il  progetto alla
Commissione ai fini della conferma o della variazione del contributo.
Non  e'  ammissibile l'effettuazione di attivita' all'estero in Paesi
diversi da quelli per i quali i contributi sono stati concessi.