Art. 8. Compagnie di danza 1. Puo' essere concesso un contributo, non cumulabile con le altre forme di contribuzione previste dal presente decreto, agli organismi di produzione della danza, che svolgono un'attivita' di interesse pubblico, garantendo la diffusione della cultura e dell'arte della danza, e promuovendo la coreografia italiana contemporanea, la ricerca, la formazione e la valorizzazione di nuovi talenti, la nascita e la sperimentazione di particolari forme dell'arte coreutica e che effettuano, per almeno sei mesi l'anno, un minimo di trenta rappresentazioni e di quattrocento giornate lavorative. Almeno il trenta per cento dei minimi di attivita' deve essere effettuato in una regione diversa da quella in cui ha sede la compagnia. Sono prese in considerazione anche piu' recite effettuate nella stessa giornata. 2. L'attivita' recitativa svolta dalle compagnie in Paesi dell'Unione europea e' riconosciuta entro il limite del trenta per cento dell'attivita' svolta.