Art. 8.

                         Compagnie di danza

  1. Puo'  essere concesso un contributo, non cumulabile con le altre
forme  di contribuzione previste dal presente decreto, agli organismi
di  produzione  della  danza,  che svolgono un'attivita' di interesse
pubblico,  garantendo  la  diffusione della cultura e dell'arte della
danza,  e  promuovendo  la  coreografia  italiana  contemporanea,  la
ricerca,  la  formazione  e  la  valorizzazione  di nuovi talenti, la
nascita e la sperimentazione di particolari forme dell'arte coreutica
e  che  effettuano,  per  almeno sei mesi l'anno, un minimo di trenta
rappresentazioni  e  di  quattrocento  giornate lavorative. Almeno il
trenta  per  cento  dei minimi di attivita' deve essere effettuato in
una regione diversa da quella in cui ha sede la compagnia. Sono prese
in considerazione anche piu' recite effettuate nella stessa giornata.
  2.   L'attivita'   recitativa   svolta  dalle  compagnie  in  Paesi
dell'Unione  europea  e'  riconosciuta entro il limite del trenta per
cento dell'attivita' svolta.