Art. 9.

  Organismi di distribuzione, promozione e formazione del pubblico

  1. Puo'  essere concesso un contributo, non cumulabile con le altre
forme  di contribuzione previste dal presente decreto, agli organismi
beneficiari  di  una  partecipazione  finanziaria  della regione dove
hanno  sede,  che  svolgono  attivita' di distribuzione, promozione e
formazione  del  pubblico  nell'ambito  del territorio della predetta
regione  e  che  non producano, coproducano o allestiscano spettacoli
direttamente   o   indirettamente.  Gli  organismi  possono  svolgere
l'attivita', in aggiunta a quella effettuata nella regione dove hanno
sede,  anche in una confinante che sia priva di un analogo organismo.
Puo'  essere riconosciuto un solo organismo per regione finanziato ai
sensi del presente articolo.
  2. L'ammissione al contributo e' subordinata ai seguenti requisiti:
    a) programmazione di almeno trenta giornate recitative effettuate
da  organismi,  per  almeno  il  novanta  per  cento  di nazionalita'
italiana,   operanti   nei   settori  di  cui  al  presente  decreto,
rispondenti  a  chiari  requisiti  di  professionalita' e di qualita'
artistica.  Le  giornate recitative devono essere distribuite in modo
da  garantire  la  presenza  in almeno due province, ed effettuate in
idonee   sale   teatrali,  ovvero  in  ambiti  diversi  muniti  delle
prescritte autorizzazioni;
    b) stabile ed autonoma struttura organizzativa;
    c)   comprovata   qualificazione  professionale  della  direzione
artistica;
    d)  progetto  di  distribuzione  comprensivo  di  varie  forme di
produzione  della  danza  sulla  base  di un repertorio qualificato e
riferito  anche  alla  produzione  di danza contemporanea italiana ed
europea;
    e)   progetto   di  informazione,  promozione  e  formazione  del
pubblico,   anche   attraverso   iniziative  tese  ad  accrescere  la
conoscenza  della  danza,  con  la  promozione  di  incontri  con gli
artisti,  attivita'  editoriali e rapporti con il mondo scolastico ed
universitario;
    f)  avvenuto  pagamento  dei  compensi  agli  organismi  ospitati
nell'anno  precedente,  che  sottoscrivono una apposita dichiarazione
liberatoria,   ovvero  idonea  documentazione  attestante  l'avvenuto
pagamento dei compensi stessi.