Art. 9. Organismi di distribuzione, promozione e formazione del pubblico 1. Puo' essere concesso un contributo, non cumulabile con le altre forme di contribuzione previste dal presente decreto, agli organismi beneficiari di una partecipazione finanziaria della regione dove hanno sede, che svolgono attivita' di distribuzione, promozione e formazione del pubblico nell'ambito del territorio della predetta regione e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli direttamente o indirettamente. Gli organismi possono svolgere l'attivita', in aggiunta a quella effettuata nella regione dove hanno sede, anche in una confinante che sia priva di un analogo organismo. Puo' essere riconosciuto un solo organismo per regione finanziato ai sensi del presente articolo. 2. L'ammissione al contributo e' subordinata ai seguenti requisiti: a) programmazione di almeno trenta giornate recitative effettuate da organismi, per almeno il novanta per cento di nazionalita' italiana, operanti nei settori di cui al presente decreto, rispondenti a chiari requisiti di professionalita' e di qualita' artistica. Le giornate recitative devono essere distribuite in modo da garantire la presenza in almeno due province, ed effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni; b) stabile ed autonoma struttura organizzativa; c) comprovata qualificazione professionale della direzione artistica; d) progetto di distribuzione comprensivo di varie forme di produzione della danza sulla base di un repertorio qualificato e riferito anche alla produzione di danza contemporanea italiana ed europea; e) progetto di informazione, promozione e formazione del pubblico, anche attraverso iniziative tese ad accrescere la conoscenza della danza, con la promozione di incontri con gli artisti, attivita' editoriali e rapporti con il mondo scolastico ed universitario; f) avvenuto pagamento dei compensi agli organismi ospitati nell'anno precedente, che sottoscrivono una apposita dichiarazione liberatoria, ovvero idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei compensi stessi.