IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

    Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
    Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n.  145  del  23 giugno  1995) concernenti «Aspetti applicativi delle
nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
    Visto  l'art.  4,  comma 1,  del  sopracitato decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato
I;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
    Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo 2003, n. 65, corretto e
integrato   dal  successivo  decreto  del  28 luglio  2004,  n.  260,
concernente  l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE
relative  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura
dei preparati pericolosi;
  Vista   la   domanda  presentata  il  4 agosto  2003  e  successive
integrazioni  di  cui  l'ultima  in data 10 aprile 2006, dall'impresa
Bayer Cropscience S.r.l., con sede legale in Milano, viale Certosa n.
130,  diretta  ad  ottenere la registrazione provvisoria del prodotto
fitosanitario  denominato Envidor 240 SC ontenente la sostanza attiva
spirodiclofen;
    Vista  la  decisione  della  Commissione  dell'Unione  Europea n.
2002/593/CE  del 19 luglio 2002 «che riconosce in linea di massima la
conformita' del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista
di  un  eventuale  inserimento  della  sostanza  attiva spirodiclofen
nell'Allegato  I  della  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa
all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;
    Visto il parere favorevole espresso in data 26 ottobre 2006 dalla
Commissione  Consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  194, relativo all'autorizzazione provvisoria del
prodotto di cui trattasi;
    Vista la nota dell'Ufficio del 12 dicembre 2006 con la quale sono
stati richiesti gli atti definitivi;
    Vista  la  nota pervenuta in data 11 gennaio 2007, da cui risulta
che   la   suddetta   impresa   ha  ottemperato  a  quanto  richiesto
dall'Ufficio;
    Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:
    A  decorrere  dalla  data del presente decreto e per la durata di
anni  3 (tre), l'Impresa Bayer Cropscience S.r.l., con sede legale in
Milano,  viale  Certosa n. 130 e' autorizzata, in via provvisoria, ad
immettere  in  commercio il prodotto fitosanitario denominato Envidor
240  SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta
allegata al presente decreto.
    L'autorizzazione e' subordinata all'esito della valutazione della
Commissione   europea   circa  l'inserimento  della  sostanza  attiva
spirodiclofen in Allegato I della Direttiva 91/414/CEE, unitamente ad
eventuali condizioni di utilizzazione.
    Per  la  sostanza  attiva spirodiclofen sono approvati i seguenti
limiti  massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di
aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

=====================================================================
Prodotti destinati                |Limiti massimi di residui *
all'alimentazione                 |(mg/kg)
=====================================================================
mele, pere                        |0,1
---------------------------------------------------------------------
pesche, nettarine, albicocche     |0,2
---------------------------------------------------------------------
arance, limoni, mandarini,        |
clementine,pompelmi, bergamotti,  |
cedri, arance amare, chinotto     |0,1
---------------------------------------------------------------------
vite                              |uve: 0,2 vino: 0,02

    Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 5 - 10 - 20 - 50 -
100 - 200 - 250 - 500 e litri 1 - 3 - 5 - 10 - 20.
    Il  prodotto  in  questione e' preparato negli stabilimenti delle
imprese:  Bayer  Cropscience S.r.l. in Filago (Bergamo); Torre S.r.l.
in Montalcino-Torrenieri (Siena);
      importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento
dell'impresa Bayer CropScience AG    Dormagen (Germania).
    Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 11752.
    E'   approvata   quale  parte  integrante  del  presente  decreto
l'etichetta  allegata,  con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
    Il  presente  decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

      Roma, 30 gennaio 2007

                                      Il direttore generale: Borrello