Art. 2.
Categorie  di  contribuenti  alle quali non si applicano gli studi di
                               settore
  1.  Gli  studi  di settore approvati con il presente decreto non si
applicano:
    a) in  caso  di esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non
rientranti  nel medesimo studio di settore, per le quali non e' stata
tenuta  l'annotazione  separata,  se l'importo complessivo dei ricavi
dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in
considerazione  dallo  studio di settore supera il 20% dell'ammontare
totale dei ricavi dichiarati;
    b) nei  confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di
cui  all'art.  85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d)
ed e)  ovvero  compensi  di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, e successive modificazioni, di
ammontare superiore a euro 5.164.569 ;
    c) nei  confronti delle societa' cooperative, societa' consortili
e  consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o
associate;
    d) nei  confronti delle societa' cooperative costituite da utenti
non  imprenditori  che  operano  esclusivamente a favore degli utenti
stessi.
  2.  Per  gli  studi  di  settore  TG40U  e  TG69U,  ai  fini  della
determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli studi
di  settore,  di  cui  alla  lettera b)  del comma 1, i ricavi devono
essere  aumentati  delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze
iniziali  valutate  ai  sensi  degli articoli 92 e 93 del testo unico
delle imposte sui redditi.