Art. 3.
       Variabili delle imprese o delle attivita' professionali
  1.    L'individuazione    delle   variabili   da   utilizzare   per
l'applicazione  degli  studi  di  settore TG38U, TG42U, TG48U, TG52U,
TG53U,  TG69U, TG76U, TG79U, TG81U, TG82U, TG83U, TG85U, TG88U, TG89U
approvati  con  il  presente  decreto, e' stata effettuata sulla base
delle  informazioni  rispettivamente  contenute  nei  modelli  per la
comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai  fini dell'applicazione degli
studi  di  settore  SG38U,  SG42U, SG48U, SG52U, SG53U, SG69U, SG76U,
SG79U,  SG81U,  SG82U,  SG83U,  SG85U, SG88U, SG89U costituenti parte
integrante   della  dichiarazione  Unico  2005  e  approvati  con  il
provvedimento  del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 aprile
2005.
  2.    L'individuazione    delle   variabili   da   utilizzare   per
l'applicazione  degli studi di settore TG54U, SG98U e SG99U approvati
con  il  presente  decreto  e'  stata  effettuata  sulla  base  delle
informazioni   contenute   rispettivamente  nel  questionario  ESG54,
approvato  con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
del  18 luglio  2006,  nonche' nei questionari SG98 e SG99, approvati
con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  Entrate  del
27 settembre 2005.
  3.    L'individuazione    delle   variabili   da   utilizzare   per
l'applicazione  degli  studi  di  settore TG40U, TG73A, TG73B, TG77U,
TG78U  e  TG87U approvati con il presente decreto e' stata effettuata
sulla  base  delle informazioni rispettivamente contenute nei modelli
per  la  comunicazione  dei  dati rilevanti ai fini dell'applicazione
degli  studi di settore SG40U, SG73A, SG73B, SG77U, SG78U costituenti
parte  integrante  della  dichiarazione Unico 2005 e approvati con il
provvedimento  del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 aprile
2005,   nonche'   sulla   scorta  delle  informazioni  contenute  nei
questionari   ESG40,   ESG73,   ESG77,  ESG78,  ESG87  approvati  con
provvedimento   del   Direttore   dell'Agenzia   delle   Entrate  del
27 settembre 2005.